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relative alla vulnerabilità e alla sizurezza del territorio
Art. 2.15 Aree ad alta probabilità di inondazione
1. Definizione e individuazione. Le aree ad alta probabilità di
inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle
azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno
inferiori od uguali a 50 anni.
Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella
tav. 2 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di
pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al
mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista
dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al
PSC.
2. Interventi ammissibili. Al fine di non incrementare il rischio
idraulico e ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in
particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale e delle
Fasce di Pertinenza Fluviale, agli interventi ammissibili in queste aree si
applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:
a) Può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo
nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in
espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi
sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente.
b) Può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive
dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a
servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non
incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e
risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di
protezione civile.
c) Sui fabbricati esistenti possono essere consentiti solo interventi edilizi o
variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio
idraulico rispetto al rischio esistente. Possono essere previsti interventi di
delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico,
purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui
all'art. 2.3. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di
riduzione del rischio, essere consentite:
c1) gli interventi di manutenzione e restauro;
c2) gli interventi ammissibili ai sensi RUE sui manufatti ed edifici
riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e
testimoniale;
c3) trasformazioni di fabbricati definite dall'Amministrazione comunale a
"rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.
d) Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere
a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli
fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio
idraulico. Il rischio idraulico (R), per ciò che concerne i danni dovuti
all'inondazione di una data area, è definito mediante la seguente espressione:
R = P*W*V, dove P (pericolosità) è la probabilità di accadimento del fenomeno
di inondazione caratterizzata da una data intensità (quota raggiunta
dall'acqua, tempi di inondazione, tempi di permanenza dell'acqua, ecc); W
(valore degli elementi a rischio) è il perimetro che definisce
quantitativamente, in modi diversi a seconda della tipologia del danno presa in
considerazione, gli elementi presenti all'interno dell'area inondata; V
(vulnerabilità) è la percentuale prevista di perdita degli elementi esposti al
rischio per i verificarsi dell'evento critico considerato.
e) E' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito
alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano,
il rilascio del titolo abilitativo per:
- la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);
- la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui alla lettera b) ad
eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti
esistenti;
- gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla
lettera c) ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).
3. A seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno dei
"Piani consortili intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi
idrografici di pianura" di cui all'art. 4 della Direttiva per a sicurezza
idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno, potranno
essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con
eventuali modifiche e integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di
variante al PSC, le aree che saranno definite, negli stessi Piani Consortili
Intercomunali, inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50
anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi
successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di
pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni.
4. Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino
all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali di cui al precedente comma
3, la previsione di interventi edilizi che possano incrementare sensibilmente il
rischio idraulico rispetto al rischio esistente, è sottoposta al parere,
riguardante il pericolo di inondazione delle aree oggetto degli interventi, del
Consorzio della Bonifica Renana; nel caso in cui da tale parere risulti che le
aree sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino ai 50 anni,
esse potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo,
anche con eventuali modifiche e integrazioni, senza che ciò comporti una
procedura di variante al PSC.
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