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| Tutele relative alla vulnerabilità e alla sizurezza del territorio
Art. 2.17 Sicurezza idrogeologica: perimetrazione e classificazione delle
aree a rischio da frana 1. Il PSC individua le aree a rischio idrogeologico e le aree da sottoporre a
misure di salvaguardia, nonché le misure medesime, con le finalità generali
della riduzione del rischio idrogeologico, della conservazione del suolo, del
riequilibrio del territorio ed del suo utilizzo nel rispetto del suo stato,
della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso. 2 Il PSC recepisce e integra gli articoli del Titolo 6 del PTCP "Tutela
dei versanti e sicurezza idrogeologica", che sua volta recepisce e integra
gli articoli da 5 a 14 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani
Stralcio di assetto idrogeologico, nonché gli artt.26, 27, 29 del PTPR). 3 Il PSC recepisce l'art.6.2 del PTCP "Aree a rischio di frana, e la
specifica suddivisione nelle zone a diverso grado di pericolosità: 4. Zone soggette a vincolo idrogeologico. Il PSC recepisce nella Tav. 2 le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 30.12.1923 n. 3267 e s.m. Gli interventi in queste zone sono sottoposti all'iter previsto dalle relative norme di Legge (RDL 30.12.23 n° 3267, RDL 16.5.26 n° 1126, LR 6/84). Art. 2.18 Aree in dissesto - Aree di possibile evoluzione e aree di
influenza del dissesto - Aree da sottoporre a verifica 1 Nelle aree in dissesto di cui all'art. 6.3 del PTCP non è ammessa la
ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi
manufatti né di nuove infrastrutture. In tali aree sono consentiti gli
interventi e le opere di cui al comma 2 dell'art. 6.3 del PTCP, da sottoporre a
verifica preliminare dell'Autorità di Bacino. Sui manufatti ed edifici
tutelati,a i sensi del comma 3 dello stesso articolo, non sono ammessi
ampliamenti e il cambio d'uso è ammesso solo se determina diminuzione del
carico urbanistico. 2 Nelle aree di possibile evoluzione e nelle aree di influenza del dissesto,
di cui all'art. 6.4 del PTCP, all'esterno del territorio urbanizzato non è
consentita la realizzazione di nuovi edifici, impianti o infrastrutture, salvo
gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo (modesti ampliamenti
degli edifici esistenti, infrastrutture e impianti a servizio di insediamenti
esistenti, ecc.), da sottoporre a verifica preliminare dell'Autorità di Bacino. 3 Nelle aree da sottoporre a verifica, di cui all'art. 6.5 del PTCP, si applicano le prescrizioni di cui al comma precedente, fatta salva, per la previsione e attuazione di diverse scelte urbanistiche, l'obbligatorietà di effettuare verifiche di stabilità dell'area secondo la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prodotta dall'Autorità di Bacino. Art. 2.19 Norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi e
per gli usi agroforestali nelle aree a rischio da frana 1 Nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 2.18 e nelle zone 1, 2, 3 e 5 di cui
all'art. 6.2 del PTCP, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti,
edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle prescrizioni elencate al
comma 1 dell'art. 6.6 del PTCP. 2 Nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 2.18 valgono le prescrizioni agroforestali di cui al comma 1 dell'art. 6.7 del PTCP, e le lavorazioni agricole sono vincolate dalle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6.7. Art. 2.20 Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica 1 Ai sensi dell'art.6.8 del PTCP, le aree dei bacini montani non ricadenti
nelle perimetrazioni di cui al comma 3 dell'art.2.18, sono articolate in Unità
Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio, da "molto
elevato" (R4) a "rischio moderato" (R1), e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2-5 dell'art.6.8 del PTCP. 2 Nelle seguenti località, individuate cartograficamente, il PSC definisce,
sulla base delle risultanze delle analisi geologiche sviluppare e in
approfondimento delle analisi contenute nelle relative schede delle U.I.E
dell'Autorità di Bacino del Reno, schede di valutazione del rischio. Si tratta
di:
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