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Tutele dei beni storico-culturali e testimoniali

 

Art. 2.13 Immobili di pregio storico-culturale e testimoniale

1. Sono da considerare immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, qualora non siano considerati immobili di interesse storico-architettonico di cui all'articolo precedente:
a) gli edifici rurali e i complessi tipologicamente distintivi delle diverse forme di organizzazione storica del paesaggio della pianura e della pedecollina bolognese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio di cui all'art.3.1: case e corti coloniche, barchesse, caselle, ville padronali;
g). le chiese, gli oratori, i conventi, le edicole e gli altri edifici storici per il culto;
b) i complessi produttivi costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione dell'argilla per laterizi o della canapa;
c) i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
f) gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;

2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio individua nella propria cartografia gli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale e ne definisce la relativa categoria di tutela, sulla base della valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione. Per ogni categoria di tutela stabilisce le modalità di intervento compatibili, ai sensi della L.R. 31/2002 e s. m. e i., perseguendo altresì le finalità e gli obiettivi della L.R. 16/2002.

3. Il RUE individua inoltre e in particolare le corti coloniche integre nella loro configurazione originaria a più corpi di fabbrica, provvedendo a dettare specifiche disposizioni di tutela.

4. In linea di massima, e salvo eventuali verifiche dello stato di sussistenza e conservazione dei caratteri tipologici e morfologici che motivano l'inserimento fra gli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, sono da considerare tali:
- tutti gli immobili ricompresi nei centri storici e che, sulla base de previgente PRG, erano soggetti alle categorie di tutela del restauro e del risanamento conservativo;
- tutti gli immobili esterni ai centri storici e che, sulla base del previgente PRG, erano tutelati e assoggettati alle categorie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia.