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dei beni storico-culturali e testimoniali
Art. 2.11 Infrastrutturazioni storiche
1. Il PSC individua nella Tav. PSC.2, in applicazione delle disposizioni
degli artt. 8.4 e 8.5 del PTCP:
- la viabilità storica;
- i canali storici;
- le aree interessate da bonifiche storiche di pianura.
2. La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche,
comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di
pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti, pilastrini ed edicole,
oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere,
edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi), postazioni di guardia
(garitte e simili), edifici religiosi e militari (rocche, torri, ecc.),
cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi
(cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica,
manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque,
ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici,
scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi,
filari di alberi, piante su bivio, ecc.).
3. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o
comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica
incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i
quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di
modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente
collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico
precedente.
4. La viabilità storica va tutelata sulla base della seguente articolazione
e in conformità ai seguenti indirizzi.
a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità
veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC
provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di
pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al
pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato
complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per
itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve
essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione
della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve
limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della
mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità secondaria o
di quartiere, ai sensi del seguente art. 3.4, deve essere tutelata la
riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e
trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il
mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della
mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, ai
sensi del seguente art. 3.4, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora
leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito
l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio
rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili
(ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale
funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e
snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della
sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione
e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario
alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire
soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la
realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la
circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici,
l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non
risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il
mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione
vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da
salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo
naturalistico della rete ecologica di livello locale.
In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei
centri storici è precisata in sede di RUE.
5. Sistema storico delle acque derivate: i canali storici Il sistema
storico delle acque derivate è costituito dai canali storici individuati nella
Tav. 2 e dai relativi manufatti correlati quali: ponti storici, chiuse,
sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini.
I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per
il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono,
attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano
e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie
idrauliche. I canali sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di
connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica
di livello locale di cui all'art. 3.3, attraverso il mantenimento, il
potenziamento o il ripristino della vegetazione riparia.
5. Le aree interessate da bonifiche storiche di pianura sono individuate
nella Tav. 2 e sono tutelate per il loro interesse testimoniale nei termini
seguenti:
- va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli
elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione
di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente
locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione
provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con
la predetta organizzazione territoriale;
- gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con
l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate
urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
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