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Disciplina del territorio rurale

Art. 5.7 Installazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili


1 Nel territorio rurale è consentita la localizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili, nel rispetto dei criteri generali di tutela ambientale e paesaggistica definiti dal PTCP e dal PSC, e del criterio generale del privilegio da riconoscere agli utilizzi produttivi agricoli del territorio.

2 E' compito del POC l'individuazione di interventi idonei, in base a criteri di compatibilità e di efficacia, nel rispetto dei criteri seguenti, da osservare sia in fase di valutazione di impatto ambientale o di screening ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m. qualora previsti, sia in fase di richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi, di rilascio di autorizzazioni (di cui al D.Lgs.387/2003 e L.53/1998) e di verifica della conformità urbanistica.

3. Impianti eolici:
Sono fattori escludenti per gli impianti per la produzione di energia eolica:
- la zona A di protezione integrale dei Parchi regionali;
- le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico;
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione degli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW;
- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2 del PSC);
- le zone di interesse archeologico (art. 2.5 PSC);
- i calanchi (art. 2.1 bis del PSC - Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa);
- le aree di dissesto;
- i crinali (art. 2.1 bis del PSC - Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa)

4. Impianti idroelettrici:
I fattori escludenti per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da idroelettrico sono legati alla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni individuate dalla legislazione e dalle deliberazioni regionali vigenti in materia (D.G.R. n. 1793 del 03/11/2008 " "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico").
Dovrà altresì essere garantito:
- il DMV (deflusso minimo vitale) del corso d'acqua;
- il mantenimento di idonee condizioni chimico-fisiche e biologiche delle acque e la preservazione della vegetazione ripariale di pregio. A questo fine nella valutazione devono essere considerati anche gli impatti cumulativi legati alla presenza di più impianti lungo il corso d'acqua
In ogni caso la realizzazione di impianti idroelettrici non dovrà impedire o dilazionare il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dal Piano di Tutela delle Acque per le zone interessate dalle derivazioni.
Impianti a biomasse
Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli impianti devono essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 70% (settanta per cento) del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute entro un raggio di 30 chilometri dall'impianto.

5. Impianti fotovoltaici
Sono fattori escludenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra:
a) le zone agricole che il POC valuti come di particolare pregio e/o nelle quali sono espressamente inibiti dal PSC interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
b) le opere che comportano la impermeabilizzazione di suoli;
c) i siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale ZPS);
d) le zone A e B dei parchi regionali;
e) le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico.
L'esclusione di cui sopra non si applica agli impianti:
a) esclusivamente finalizzati alla produzione per autoconsumo;
b) con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp;
c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti.