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Disciplina del territorio rurale

Art. 5.6 Interventi edilizi in territorio rurale

1 Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa - ad eccezione delle aree di valore naturale e ambientale AVN di cui all'art. 5.2, nelle quali non è consentita l'edificazione, ad esclusione delle aree ricadenti all'interno del Parco dei Gessi Bolognesi, per la quali valgono le norme del Piano del Parco - soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2 Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine storica (IS - ES) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (All.1.1 al Quadro Conoscitivo del PSC), e per gli edifici di origine non storica dalle prescrizioni del RUE.

3 Il recupero a fini abitativi di edifici non storici è subordinato ad una valutazione accurata, sulla base del censimento degli edifici e dei complessi edilizi del territorio rurale (che costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo: Censimento insediamenti ed edifici), della sostenibilità ambientale e territoriale della trasformazione, che può essere autorizzata, nel rispetto dei criteri di cui all'art.A-21 della L.R. 20/2000, attraverso l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un Intervento Unitario Convenzionato, i cui contenuti sono definiti in dettaglio dal RUE.

4 Il PSC individua cartograficamente gli areali del territorio rurale in cui gli interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA), il convenzionamento con l'Amministrazione comunale e il controllo della qualità complessiva del recupero.

5 La disciplina degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili è pure definita dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti al comma 2 lett.c) del citato art. A-21 della legge 20. Negli edifici e complessi edilizi considerati incongrui il RUE definisce la possibilità di demolizione e ricostruzione, in applicazione dell'art. A-21 comma 1 lett.c della L.R.20/2000, sulla base di una quota massima di SC non superiore ad un quarto della superficie coperta degli edifici esistenti da demolire.

6 E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'art.A-21, il recupero di tettoie, baracche, costruzioni leggere prive di opere murarie ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. Il RUE disciplina le modalità di recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione non abitativa, limitando gli interventi in base alle caratteristiche tipologiche e dimensionali.

7 Ai sensi del comma 3 art.A-21 della L.R.20/2000 l'attuazione di interventi di recupero comporta, per le unità poderali agricole a cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, anche a seguito di frazionamento, i seguenti limiti:
- nel caso di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
- nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione del vincolo.

8 In applicazione del comma 5 dell'art. A-21 della L.R.20/2000, il RUE subordina gli interventi di recupero, ampliamento e nuova costruzione in territorio agricolo ad una specifica valutazione di sostenibilità degli interventi, ed alla stipula di una convenzione in cui il proprietario si impegna alla realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lett.e) del comma 2 dell'art.A-21 della L.R.20/2000, ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area.

9 Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio sono disciplinate dal RUE e si attuano:
- previa approvazione di PRA (Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda agricola) per gli interventi definiti significativi ai sensi della Del. Giunta Provinciale n.572 dell'11/11/2008 (ad es.: cambio d'uso, aumento delle unità abitative a servizio dell'attività agricola, nuova edificazione)
- attraverso intervento diretto negli altri casi.

10 L'eventuale localizzazione di sedi di attività sportive e ricreative, ai sensi dell'art. 11.4 comma 1 del PTCP, non potrà comportare la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate; l'eventuale ampliamento di edifici esistenti dovrà essere coerente con le indicazioni dell'art.11.6 del PTCP, in particolare nei termini indicati al comma 6.

11 Parco delle Ville
Il Parco delle Ville costituisce un'ampia porzione del territorio rurale di san Lazzaro di Savena compresa tra il Capoluogo e la località La Cicogna, dalla ferrovia alle prime pendici collinari. Obiettivi del PSC sono la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente attraverso il prevalente uso agricolo dei suoli, in funzione della salvaguardia della salute pubblica, e la fruizione naturalistica dell'area, attraverso la creazione di una rete di percorsi. All'interno del perimetro del Parco delle Ville il PSC recepisce dal previgente PRG interventi - disciplinati attraverso una scheda normativa - con relative possibilità edificatorie che comprendono anche il recupero del patrimonio edilizio esistente, ed eventuali prescrizioni. IL PSC prevede inoltre la possibilità per il POC di assegnare un premio fino al 15% del diritto edificatorio definito nella scheda normativa, se il diritto viene trasferito in area resa disponibile dal Comune previa acquisizione.
Al di fuori degli specifici usi normati in ciascuna scheda, gli usi ammessi sono quelli definiti ai Capi 4.6 e 4.7 del RUE per gli ambiti rurali, con l'eccezione dei seguenti usi:
- depositi di materiale a cielo aperto
- impianti di produzione energetica
- spandimento di fanghi o di liquami
- discariche, impianti di depurazione, altri impianti per l'ambiente
- impianti di trasmissione via etere
- attività zootecniche industriali
- impianti di tipo industriale di conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici; altre attività di servizio all'agricoltura che non sono ammessi.
Per tutti gli interventi all'interno del Parco delle Ville è fatto l'obbligo di allegare una dettagliata relazione paesaggistica redatta in analogia a quella di cui all'allegato al Decreto Pres. Cons. Min. del 12/12/2005.