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| Disciplina del territorio rurale Art. 5.6 Interventi edilizi in territorio rurale 1 Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi
edifici nel territorio rurale è ammessa - ad eccezione delle aree di valore
naturale e ambientale AVN di cui all'art. 5.2, nelle quali non è consentita
l'edificazione, ad esclusione delle aree ricadenti all'interno del Parco dei
Gessi Bolognesi, per la quali valgono le norme del Piano del Parco - soltanto
qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e
all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse. 2 Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività
agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento
definite per gli edifici ed i complessi di origine storica (IS - ES) sulla base
della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (All.1.1 al Quadro
Conoscitivo del PSC), e per gli edifici di origine non storica dalle
prescrizioni del RUE. 3 Il recupero a fini abitativi di edifici non storici è subordinato ad una
valutazione accurata, sulla base del censimento degli edifici e dei complessi
edilizi del territorio rurale (che costituisce parte integrante del Quadro
Conoscitivo: Censimento insediamenti ed edifici), della sostenibilità
ambientale e territoriale della trasformazione, che può essere autorizzata, nel
rispetto dei criteri di cui all'art.A-21 della L.R. 20/2000, attraverso
l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un Intervento Unitario
Convenzionato, i cui contenuti sono definiti in dettaglio dal RUE. 4 Il PSC individua cartograficamente gli areali del territorio rurale in cui
gli interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente
sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli
interventi (eventualmente attraverso PUA), il convenzionamento con
l'Amministrazione comunale e il controllo della qualità complessiva del
recupero. 5 La disciplina degli edifici non più funzionali all'esercizio
dell'attività agricola con caratteristiche tali da non consentire gli
interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili è
pure definita dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti al comma 2
lett.c) del citato art. A-21 della legge 20. Negli edifici e complessi edilizi
considerati incongrui il RUE definisce la possibilità di demolizione e
ricostruzione, in applicazione dell'art. A-21 comma 1 lett.c della L.R.20/2000,
sulla base di una quota massima di SC non superiore ad un quarto della
superficie coperta degli edifici esistenti da demolire. 6 E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'art.A-21, il recupero
di tettoie, baracche, costruzioni leggere prive di opere murarie ed ogni altro
manufatto precario, nonché dei proservizi. Il RUE disciplina le modalità di
recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione non abitativa,
limitando gli interventi in base alle caratteristiche tipologiche e
dimensionali. 7 Ai sensi del comma 3 art.A-21 della L.R.20/2000 l'attuazione di interventi
di recupero comporta, per le unità poderali agricole a cui erano asserviti gli
edifici riutilizzati a fini non agricoli, anche a seguito di frazionamento, i
seguenti limiti: 8 In applicazione del comma 5 dell'art. A-21 della L.R.20/2000, il RUE
subordina gli interventi di recupero, ampliamento e nuova costruzione in
territorio agricolo ad una specifica valutazione di sostenibilità degli
interventi, ed alla stipula di una convenzione in cui il proprietario si impegna
alla realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui
alla lett.e) del comma 2 dell'art.A-21 della L.R.20/2000, ovvero di talune opere
necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area. 9 Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di
intervento edilizio sono disciplinate dal RUE e si attuano: 10 L'eventuale localizzazione di sedi di attività sportive e ricreative, ai
sensi dell'art. 11.4 comma 1 del PTCP, non potrà comportare la costruzione di
edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate; l'eventuale
ampliamento di edifici esistenti dovrà essere coerente con le indicazioni
dell'art.11.6 del PTCP, in particolare nei termini indicati al comma 6. 11 Parco delle Ville |