Disciplina
del territorio rurale
Art. 5.2 Aree di valore naturale e ambientale - AVN
1 Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella
cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:
- Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa, istituito in base
alla legge regionale 2 aprile 1988 n. 11 (delibera Giunta Regionale n. 2283 del
02.12.1997) con la finalità di garantire e promuovere in forma unitaria e
coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del
patrimonio storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali..
All'interno di questa area valgono le norme del Piano Territoriale del Parco,
che ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma
dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2 Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree,
prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio
generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio
naturalistico e congruenti con la normativa specifica.
3 In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare
interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree
boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o
indirettamente comportino effetti su tali ambiti.
4 Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e
qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione
Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e
con la Provincia di Bologna, ai fini sia di una omogeneizzazione delle
discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia
dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.
|