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Disciplina del territorio rurale

Art. 5.2 Aree di valore naturale e ambientale - AVN

1 Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:
- Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa, istituito in base alla legge regionale 2 aprile 1988 n. 11 (delibera Giunta Regionale n. 2283 del 02.12.1997) con la finalità di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del patrimonio storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali.. All'interno di questa area valgono le norme del Piano Territoriale del Parco, che ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.


2 Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico e congruenti con la normativa specifica.


3 In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.

4 Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Bologna, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.