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Dotazioni territoriali - Infrastrutture

Art. 6.8. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (URB)

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
b) la rete fognaria, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas, calore e di altre forme di energia;
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;

2. Il PSC individua nella Tav. 3 le principali infrastrutture esistenti nel territorio.

3. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere permessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza non adeguate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno dell'attuatore all'esecuzione ovvero all'adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.