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| Dotazioni territoriali - Infrastrutture
Art. 3.4 Classificazione delle strade 1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs.
3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e
successive modifiche e integrazioni. In attesa di tale classificazione, il RUE e
il POC devono attenersi in via transitoria alla seguente classificazione
stabilita dal PSC. 2. Sono strade extraurbane secondarie - Tipo C - i tratti esterni ai centri
abitati delle strade classificate dal PTCP come viabilità extraurbana "di
rilievo interprovinciale e provinciale". ossia la S.S. 9 via Emilia, la
S.P. 6 Zenzalino, la S.P.7 Valle dell'Idice, la S.P. 253 San Vitale, la S.P. 28
Croce dell'Idice, la S.P.31 Colunga, la S.P.36 Val di Zena, la S.P. 48 Castelli
Guelfi, nonché i tratti esterni ai centri abitati delle strade classificate dal
PTCP come viabilità extraurbana "di rilievo intercomunale". 3. Sono strade extraurbane locali - Tipo D - tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti e di progetto al di fuori dei centri abitati; Art. 3.5 Infrastrutture per la mobilità: previsioni progettuali del PSC 1. Il PSC recepisce dal PTCP la previsione di realizzare: 2. Con riguardo alla rete stradale extraurbana di interesse intercomunale e
locale, il PSC prospetta i seguenti interventi di miglioramento e
qualificazione: 3. Per quanto riguarda la viabilità urbana, sono indicati nella Tav.3 i
principali interventi prospettati. 4. In sede di POC possono essere individuate ulteriori strade di tipo "F" da realizzare. Art. 3.6 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle
previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE 1. Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione e a
quelle esistenti da potenziare hanno valore di schematizzazione della rete di
infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda
la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo
di massima del tracciato e la posizione dello stesso, fino alla redazione dei
progetti delle singole opere. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna
specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli
urbanistici di inedificabilità; sulle aree interessate trovano applicazione le
altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui
ricadono. 2. L'inserimento della previsione di attuazione nel POC, se non è
accompagnato da un progetto già approvato, mantiene ancora un valore di
schematizzazione e di indicazione di massima nei termini di cui al punto 1, fino
all'approvazione del progetto. Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia
un vincolo urbanistico di inedificabilità sull'area interessata dal tracciato,
come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza
corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del
Codice della Strada per tale tipo di strade. 3. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali:
contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove
strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le
opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della
mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.
Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono essere considerate
parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione,
il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC
contestualmente al progetto stesso. 4. Il RUE disciplina: 5. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, Il POC contiene il
programma delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento
da realizzarsi nell'arco della sua validità, ivi comprese le opere di
ambientazione e mitigazione, la relativa stima preliminare dei costi e le
previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli oneri per la
manutenzione della rete . Per quanto riguarda le strade provinciali e statali,
il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti competenti e
provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale. 6. Con riguardo ai comparti di nuova urbanizzazione di cui viene prevista nel POC la progettazione urbanistica attuativa e l'avvio dell'attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l'elaborazione del PUA, ovvero valore indicativo di massima. Art. 3.7 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture
lineari e agli impianti 1. Fasce di rispetto stradale. Il RUE deve evidenziare nella propria
cartografia le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne
al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento
dell'adozione del RUE, della classificazione transitoria di cui all'articolo
precedente e delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di
applicazione. Le fasce sono individuate nel RUE in relazione alle strade
esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il
progetto definitivo. La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel
Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte secondo le
disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), ossia: 2. In caso di: 3. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si
applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto
della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi
ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di
sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano
ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze
dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto
dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione
del Codice della Strada. 4. Elettrodotti e relative distanze di attenzione. Il RUE deve
evidenziare nella propria cartografia tutta la rete degli elettrodotti ad alta e
media tensione, nonché i nuovi elettrodotti ad alta tensione da realizzare di
cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore. 5. In applicazione della L.R. 30/2000 nonché della relativa Direttiva per
l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, del
Decreto del 29.05.08 e del DM del 29.5.2008, il RUE individua inoltre, al
contorno degli elettrodotti ad alta tensione e degli elettrodotti a media
tensione in conduttori aerei nudi, la relativa "fascia di attenzione"
per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito in un valore massimo di
esposizione al ricettore di 0,2 micro-tesla. In mancanza di informazioni
complete sulle caratteristiche tecniche dell'elettrodotto e della determinazione
esatta da parte dell'Ente gestore della effettiva fascia di rispetto, il RUE
individua una "fascia di attenzione" di larghezza pari a quella
stabilita nella citata direttiva regionale come "fascia di rispetto"
assumendo l'ipotesi cautelativa che l'elettrodotto sia del tipo che determina la
più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata. 6 Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle cartografie del RUE
decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga
demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche
tecnologiche, ovvero quando suia definita dall'Ente gestore lk'affeetiva
dimensione della fascia, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla
legislazione in materia; le modifiche sono recepite con determina dirigenziale
senza che ciò comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici. 7. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni
specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di
attenzione e di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per
la verifica del rispetto dell'obbiettivo di qualità. 9. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti,
ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e
regionali vigenti nonché a quelle del PTCP. 10. Depuratori e relativa fascia di rispetto. Nella Tav. .. del PSC
sono individuati i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad
una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa
costituisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV - punto
1.2 - della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata
delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e
previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridefinire il perimetro
della fascia di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia
rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al
PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni
specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia
di rispetto. 11. Cimiteri e relativa fascia di rispetto. Nella Tav.1 del PSC sono
individuati i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza
corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell'adozione del PSC.
L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le
procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC. Il RUE,
nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche
riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di
rispetto. 12. Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva. Gli interventi di
installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti fissi
per l'emittenza radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R.
30/2000, della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla
delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive eventuali modificazioni e
integrazioni, e della L.R. 30/2002, nonché dello specifico piano provinciale di
settore (PLERT). 13. Impianti fissi per la telefonia mobile. La localizzazione di
impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme
di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per
l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e
successive eventuali modificazioni e integrazioni e della L.R. 30/2002. La
localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa: 14. Gasdotti e relative fasce di rispetto. Nella Tav. .. del PSC è
indicato il tracciato dei principali gasdotti esistenti e di progetto che
interessano il territorio comunale e il perimetro delle relative centrali di
decompressione e cluster. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli
interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive
modificazioni e integrazioni. Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli
interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di
decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di
tutela vigenti. 15. Acque pubbliche (Canali di bonifica). Nella cartografia del RUE
vanno individuati i canali di bonifica. Per una fascia della larghezza di m.10
dal piede esterno dell'argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in
assenza di argine si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368 e
s. m. e i., al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all'art. 16 bis, della
della L.R. 19/12/2002, n. 37 e s. m. e i., "Disposizioni regionali in
materia di espropri" e al Capo II, Sezione I, della L.R. 14/04/2004, n°7 e
quelle del regolamento di "Polizia Idraulica Consorziale" Delibera C.
2/94/CA. |