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Sportello Unico per
l'Edilizia (SUE) Per la disciplina del SUE si veda la LR 15/2013, art. 4. 1. Non sono sottoposte alla disciplina dello Sportello Unico per l’Edilizia le cave, le opere da realizzarsi per bonifica dei siti contaminati, le relative opere da realizzarsi in ottemperanza di ordinanze o altri provvedimenti delle autorità preposte. 2. In tutti i casi in cui, nelle norme seguenti, siano attribuite specifiche competenze o responsabilità (al responsabile del SUE, al responsabile del procedimento o al responsabile del Settore o al Dirigente o ad un determinato “Ufficio competente” del Comune) tali attribuzioni possono essere modificate con delibere/determine comunali riguardanti l’organizzazione degli Uffici, senza che ciò comporti la procedura di variante al RUE. 3. In assenza del SUE le competenze ad esso attribuite sono svolte dall’Area Programmazione e Gestione del Territorio e le competenze del responsabile del SUE sono in capo al Dirigente di tale Area.
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