TITOLO
I Disposizioni generali e definizioni
CAPO
I Disposizioni
generali
Art. 1
Oggetto, validità
ed efficacia del Regolamento
Urbanistico ed Edilizio
Art. 2
Abrogazione, sostituzione e
modifica di precedenti
disposizioni
Art. 3
Elaborati costitutivi del RUE
Art. 4
Rapporti con altri piani e
regolamenti comunali
Art. 5
Conferenze di servizi e
conferenze dei settori
Art. 6
Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio
(CQAP)
Art. 7
Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE)
Art. 8
Rapporto tra norme di tutela e
norme di ambito
Art. 9
Sistema delle tutele relative
alle valenze ambientali e
paesistiche, agli
elementi di identità storico-culturale del
territorio e
alle fragilità e vulnerabilità del territorio
Art. 10
Lettura delle simbologie
grafiche
Art. 11
Costruzioni preesistenti in
contrasto con il RUE
CAPO II - III - IV - V
Abbreviazioni
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Art. 1
Oggetto,
validità ed efficacia del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio
- Il Regolamento
Urbanistico ed Edilizio (RUE) è predisposto in conformità alle disposizioni
della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000.
- Chiunque abbia titolo ad
effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve
attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento (di seguito RUE), nonché alle fonti normative sovraordinate incidenti sull’attività edilizia, espressamente
richiamate nel presente strumento.
- In caso di non
conformità fra disposizioni del RUE, scritte o grafiche, con disposizioni del
PSC queste ultime devono intendersi
comunque prevalenti.
- Dalla data di entrata in
vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni
trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio
comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi
disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle
disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria
competenza.
- Dalla data di adozione
si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 20/2000. Nel caso di permessi di costruire per i
quali sia stata positivamente completata l’istruttoria in data antecedente a
quella dell’adozione, non si applica la salvaguardia. Sono fatti salvi
dall’applicazione delle misure di salvaguardia i Piani Urbanistici Attuativi
(PUA) presentati prima della data di adozione del RUE.
- Tutti i permessi di
costruire rilasciati e le DIA presentate anteriormente alla data di adozione del
RUE, sono considerati non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento e
mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro
i termini fissati nel titolo abilitativo stesso a norma di legge. Il RUE non si
applica inoltre alle varianti non essenziali a tali titoli
abilitativi.
- I PUA approvati e
convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati
alla data di adozione del RUE, permangono in vigore per il tempo e la durata
prevista dalla convenzione del PUA stesso. Sono ammesse varianti al PUA che non
incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile
prevista dal PUA stesso.
- In caso di previsioni
degli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE, POC) contrastanti rispetto ai
contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da
intendersi operanti a far data dalla scadenza del termine fissato per
l'adempimento delle convenzioni di tali strumenti attuativi o di loro varianti.
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