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TITOLO III   Norme per la qualità urbana


Art. 68
Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

Art. 69
Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 70
Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 71
Recinzioni e muri di cinta

Art. 72
Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 73
Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno
degli edifici

Art. 74
Vetrine e serrande

Art. 75
Chioschi ed edicole

Art. 76
Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

Art. 77
Bacheche e vetrinette

Art. 78
Erogatori automatici di prodotti o servizi


Art. 79
Elementi di arredo o di servizi

Art. 80
Manufatti temporanei stagionali


Abbreviazioni








Art. 70           

Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

1.            Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m 0,15 fino ad un'altezza da terra di m 6,00, e non superiori a m 1,20 ad altezze superiori.

2.        Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici, i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno m 2,50 dal piano stradale o dal marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente nel caso di edifici tutelati, in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale, per un’altezza di almeno m 1,50.

3.            Per gli edifici pubblici o per quelli soggetti a tutela, su parere conforme della CQAP, sono consentite sporgenze maggiori di quelle sopra fissate.

                                             
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