Home ] Norme Parte I ] Norme parte II ] Allegati ]



TITOLO III   Norme per la qualità urbana


Art. 68
Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

Art. 69
Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 70
Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 71
Recinzioni e muri di cinta

Art. 72
Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 73
Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno
degli edifici

Art. 74
Vetrine e serrande

Art. 75
Chioschi ed edicole

Art. 76
Insegne, mezzi pubblicitari e targhe

Art. 77
Bacheche e vetrinette

Art. 78
Erogatori automatici di prodotti o servizi


Art. 79
Elementi di arredo o di servizi

Art. 80
Manufatti temporanei stagionali


Abbreviazioni








Art. 68           

Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli animali

1.            Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che incidono su:
-         
il suolo pubblico o di uso pubblico, nonché gli spazi di proprietà privata esposti a pubblica vista;
-         
i prospetti dei fabbricati e le loro coperture.
Per gli edifici tutelati e per gli edifici ricadenti nei centri storici le disposizioni di cui al presente titolo sono applicabili purché non siano in contrasto con quanto previsto al Capo I del Titolo II.

2.            Gli edifici e le loro finiture devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza statica e di decoro urbano  dai soggetti proprietari, previo conseguimento del titolo abilitativo nei casi previsti. Qualora questi non provvedano, il Comune ordina l’esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro delle costruzioni.

3.            Nei casi in cui ricorrano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone derivanti da motivi statici, il soggetto proprietario procede mediante un “intervento urgente” alla messa in sicurezza, anche in assenza di preventivo titolo abilitativo, sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l’effettiva sussistenza del pericolo. È fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Comune e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, il titolo abilitativo. Allo stesso modo, si procede nei casi di calamità naturale o di eventi eccezionali per il ripristino della situazione preesistente. In entrambe le ipotesi, in caso di inerzia del soggetto proprietario, si applicano le sanzioni previste per interventi senza titolo.

4.            Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie è obbligatoria l’installazione di apposite strutture per il riparo dei chirotteri (pipistrelli) e di nidi artificiali per rondini, rondoni e balestrucci.

                                                                                           
Successivo >>>>>>