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Criteri generali di
manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni, diritti degli
animali 1.
Sono soggetti alle
disposizioni del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che
incidono su: 2.
Gli edifici e le loro
finiture devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza statica e di decoro
urbano dai soggetti proprietari, previo
conseguimento del titolo abilitativo nei casi previsti. Qualora questi non
provvedano, il Comune ordina l’esecuzione delle opere necessarie al fine del
mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro delle
costruzioni. 3.
Nei casi in cui
ricorrano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone derivanti da
motivi statici, il soggetto proprietario procede mediante un “intervento
urgente” alla messa in sicurezza, anche in assenza di preventivo titolo
abilitativo, sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda
l’effettiva sussistenza del pericolo. È fatto obbligo al proprietario di dare
immediata comunicazione dei lavori al Comune e di presentare, entro 30 giorni
dall'inizio degli stessi, il titolo abilitativo. Allo stesso modo, si procede
nei casi di calamità naturale o di eventi eccezionali per il ripristino della
situazione preesistente. In entrambe le ipotesi, in caso di inerzia del soggetto
proprietario, si applicano le sanzioni previste per interventi senza
titolo. 4.
Nelle nuove costruzioni
e nelle ristrutturazioni edilizie è obbligatoria l’installazione di apposite
strutture per il riparo dei chirotteri (pipistrelli) e di nidi artificiali per
rondini, rondoni e balestrucci. Successivo >>>>>>
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