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Comprende le
unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed
artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio
dell'insediamento storico in quanto elementi partecipanti alla formazione
dell'ambiente storico e testimoniale con le relative aree di pertinenza. In
relazione alle caratteristiche costitutive delle unità edilizie e al loro
diverso stato di conservazione la categoria di tutela è articolata nelle
sottocategorie disciplinate nei commi che seguono.
Sottocategoria di tutela 2A:
Comprende le
unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la
rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo
completo recupero.
Gli interventi
edilizi devono avere le seguenti finalità:
a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante: - il restauro ed il ripristino dei fronti purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; - il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza; b) consolidamento strutturale con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai; volte; scale; tetto con ripristino del manto di copertura originale; c) eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario; d) inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri precedenti; e) conservazione o ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria.
Gli interventi
consentiti sono: MO, MS, RRC, RT*. Per gli interventi edilizi di RRC e RT* il rilievo ed il progetto devono essere estesi all'intera unità edilizia.
Nel caso di
asseverazione da parte del tecnico progettista che evidenzi la necessità di una
revisione integrale della struttura dell’edificio tutelato, o dimostri che non
sia possibile intervenire sullo stesso se non attraverso la demolizione e il
rifacimento delle strutture portanti verticali e orizzontali, in luogo
dell’intervento di RT*, è possibile intervenire attraverso la ristrutturazione
edilizia RE secondo le prescrizioni di
cui all’art. 34.
Sottocategoria di tutela 2B: Comprende: - gli edifici in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico-testimoniale; - gli edifici, i tessuti urbani e i complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni, oppure in condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino e le unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento storico; - gli edifici di interesse storico-testimoniale nel territorio rurale, prevalentemente di tipologia non abitativa (stalle, fienili…), ancora almeno in parte conservati nel loro assetto originario, che, per essere recuperati a nuovi usi, richiedono una riorganizzazione dello spazio interno e dei prospetti; - gli edifici del centro storico che, pur non presentando caratteristiche di pregio storico-architettonico, sono tuttavia compatibili e congruenti con l’organizzazione morfologica del tessuto urbanistico e dell'ambiente, e presentano elementi tipologici e morfologici ancora conservati, in tutto o in parte, nel loro assetto e nella loro configurazione originaria. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:
- mantenimento o ripristino del sedime, della sagoma e della copertura; - consolidamento strutturale; - ripristino, sostituzione e/o riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali, nel rispetto dei caratteri della tipologia originaria; - conservazione e ripristino dei fronti per gli elementi di particolare valore stilistico; in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione preesistente dei corpi edilizi; sono ammesse nuove bucature o la modifica di quelle preesistenti purché congruenti con la posizione, la dimensione e la partitura di quelle preesistenti mantenendo la leggibilità dei prospetti originari; sono altresì ammesse tamponature di aperture preesistenti purché sia mantenuta la leggibilità dei caratteri architettonici del prospetto; nelle stalle-fienile è ammessa la chiusura con tamponature del vano fienile sopra la stalla, mentre non è ammessa la tamponatura dei porticati laterali; - conservazione e ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con il contesto storico-ambientale; - ristrutturazione degli ambienti interni, fermo restando la conservazione e il ripristino degli eventuali elementi di particolare valore stilistico; - eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario; - inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari; - ripristino, nel caso di RT*, delle
caratteristiche costruttive e tipologiche dell'edificio originario, pur con le
modifiche indispensabili in relazione agli usi, nonché degli elementi di
finitura. |