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Comprende le
unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici tra cui
quelli compresi negli elenchi di cui alla Parte II Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004. Gli interventi su tali unità edilizie
sono da qualificarsi come operazioni storico-critiche, condotte con metodo
scientifico, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, e
sono dirette alla conservazione e alla valorizzazione dell'unità edilizia,
rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Gli interventi consentiti, salvo diverse disposizioni della Soprintendenza, sono: MO, MS, RS*, RRC. Gli interventi possono dare luogo a: - ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; - costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori dalla sagoma dell'edificio, esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della sicurezza in relazione ad una destinazione dell'immobile preordinata allo svolgimento di funzioni pubbliche; - realizzazione di nuove superfici accessorie completamente interrate anche al di fuori del sedime dell’edificio. All'interno di tale categoria di tutela sono comprese anche ville o palazzi storici con parco; per tali complessi la documentazione storica e l’analisi storico-critica dovrà ricomprendere anche il parco e l’assetto vegetazionale. Gli interventi sui parchi dovranno limitarsi alla manutenzione ed al ripristino, in base alla documentazione storica disponibile e ad un accurato rilievo delle caratteristiche e delle condizioni del patrimonio vegetazionale e delle sistemazioni esterne, nonché dei caratteri originali dei parchi stessi. All'interno dei parchi, nel rispetto del disegno originario del parco, potranno essere ricavate sistemazioni di spazi pedonali, interventi di arredo e posti auto scoperti, attraverso progetti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Per gli interventi diversi dalla MS, il rilievo ed il progetto devono essere estesi all'intera unità edilizia, riconosciuta come documento testimoniale del suo stato originario e delle successive fasi di stratificazione e modificazione. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità: a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè: - il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni nonché degli ambienti interni; - la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale; - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; b) il consolidamento strutturale con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi: murature portanti sia interne che esterne; solai; volte; scale; tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti.
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