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Requisiti definiti da norme di settore 1. Quando, in relazione alle vigenti
normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è
necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di
tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di
autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es.
certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del
progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico
abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le
prescrizioni di legge. 2. Salvo nei casi in cui il progetto,
l’autorizzazione all’inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano
stati depositati presso il Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal
Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il
professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed
alle vigenti normative comunicherà al comune gli estremi degli atti di deposito
o autorizzazione all’inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria
al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui
all’art. 20 della L.R. 31/2002 e s.m.i.) le certificazione di conformità e gli
atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti
abilitati. 3. Il mancato rispetto delle predette
disposizioni di legge, qualora superi i limiti delle tolleranze costruttive2,
comporta da parte del dirigente competente, oltre all’irrogazione delle sanzioni
per eventuali abusi urbanistico-edilizi, anche l’irrogazione delle sanzioni
attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie
non attribuite, la segnalazione alle
autorità competenti alla vigilanza sulla
specifica normativa3.
2 Per i livelli di prestazione dei requisiti non espressi
con misure lineari, di superficie o di volume è ammessa solo la tolleranza
indicata espressamente nella normativa in genere richiamata esplicitamente nel
requisito (es. R.C.3.9) ovvero è ammessa la tolleranza indicata dallo strumento
di misura (si vedano ad es. i R.C. 3.6, 3.9, 5.1). 3 Si vedano in particolare le annotazioni procedurali ai
R.C.1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1. |