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TITOLO V
Requisiti tecnici delle opere edilizie


Art. 76
Organismo edilizio e relazioni funzionali

Art. 77
Requisiti e famiglie di requisiti

Art. 78
Contenuti dei requisiti cogenti

Art. 79
Requisiti volontari

Art. 80
Limiti di applicazione dei requisiti

Art. 81
Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e
negli interventi di recupero

Art. 82
Requisiti definiti da norme di settore






Art. 78         

Contenuti dei requisiti cogenti

1.       L’ALLEGATO A è suddiviso in A/1 e A/2.

2.       L’ALLEGATO A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa:

-         le esigenze da soddisfare;

-         i campi di applicazione;

-         i livelli di prestazione, con le relative unità di misura.

3.       L’ALLEGATO A/2 definisce i modi per verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo abilitativo all’intervento) e a lavori ultimati (per ottenere il certificato di conformità edilizia).

4.       Nell’ALLEGATO A/1:

-        le esigenze da soddisfare articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni requisito soddisfa una specifica esigenza;

-        i campi d’applicazione sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni:

A.      funzione abitativa;

B.       funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;

C.       funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

D.      funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;

E.       funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

In taluni casi il campo d’applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma.

-        I livelli di prestazione comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in :

-         livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, secondo quanto stabilito all'art. 81 successivo. Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni ai sensi del successivo articolo 81, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina);

-         livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto stabilito al successivo art. 81, salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito.

5.       Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto:

-         alle diverse caratteristiche funzionali degli spazi (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o dell’organismo edilizio);

-         a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti.

          Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.).

6.       L’ALLEGATO A/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell’ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal RUE.

7.       In dettaglio, in sede progettuale, per ottenere il titolo abilitativo all’intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica:

-         verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell’ALLEGATO A/2.;

-         progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell’inizio lavori;

-         adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell’ALLEGATO A/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell’opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute;

-         descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l’ALLEGATO A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa.

8.       A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito:

-         dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l’autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata;

-         prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI 1. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell’ALLEGATO A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell’ALLEGATO A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell’opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti);

-         eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore;

-         giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati.

9.     Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia o successivi a campione seguono in genere le modalità specificate nell’ALLEGATO A/2.

10.     I requisiti cogenti (ALLEGATO A) sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art. 81.



1 Va dichiarato il tipo di strumento utilizzato per le prove in opera, con le relative caratteristiche e con la data dell’ultima taratura.

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