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Contenuti dei requisiti cogenti 1.
L’ALLEGATO A è suddiviso in A/1 e A/2. 2.
L’ALLEGATO A/1 indica, per ciascuna
famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla
direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa: -
le esigenze da soddisfare; -
i campi di applicazione; -
i livelli di prestazione, con le relative unità di misura. 3.
L’ALLEGATO A/2 definisce i modi per
verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo
abilitativo all’intervento) e a lavori ultimati (per ottenere
il certificato di conformità edilizia). 4.
Nell’ALLEGATO A/1: -
le esigenze da soddisfare
articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni
requisito soddisfa una specifica esigenza; -
i campi
d’applicazione sono in genere riferiti
ai seguenti raggruppamenti di funzioni: A.
funzione abitativa; B.
funzioni
direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi
gli esercizi pubblici e l’artigianato di servizio, le
attività produttive di tipo manifatturiero artigianale
solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di
attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e
private e studi professionali; C.
funzioni produttive
di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente
punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli
allevamenti zootecnici di tipo intensivo; D.
funzioni agricole o
connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e
interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a
titolo principale; E.
funzioni alberghiere
e comunque per il soggiorno temporaneo. In taluni casi il
campo d’applicazione del requisito può essere
riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente
comma. -
I
livelli di
prestazione comportano la definizione
dell’unità di misura o il rimando ad
unità di misura definite dalle normative nazionali e sono
articolati in : -
livelli
richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi
assimilati alle nuove costruzioni, secondo quanto
stabilito all'art. 81 successivo. Quando la normativa tecnica
nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle
nuove costruzioni ai sensi del successivo articolo 81, definiscono
livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si
attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale
vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a
piè pagina); -
livelli
richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in
generale a quanto stabilito al successivo art. 81, salvo quanto
diversamente specificato in ciascun requisito. 5.
Per molti requisiti i livelli di prestazione sono
ulteriormente diversificati in rapporto: -
alle diverse
caratteristiche funzionali degli spazi (spazi per attività
principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e
vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o
dell’organismo edilizio); -
a seconda che si
faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi
ovvero aperti.
Per taluni requisiti vi può essere un
articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole
componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.). 6.
L’ALLEGATO A/2 riporta i metodi di
verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati
integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale
(sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche
assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati
nell’ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede
progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni
responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti
dal RUE. 7.
In dettaglio, in sede
progettuale, per ottenere il titolo abilitativo
all’intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica: -
verifica progettuale
del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera
edilizia o degli impianti mediante metodi di
calcolo,
con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi
assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più
metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più
appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato,
secondo i criteri specificati nell’ALLEGATO A/2.; -
progettazione
(comprendente calcoli di verifica
progettuale) da parte di tecnico abilitato, con
eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta
specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente
normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al
momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo
abilitativo all’intervento, se il requisito non fa esplicito
richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la
presentazione al momento dell’inizio lavori; -
adozione di soluzioni tecniche conformi
a quelle indicate nell’ALLEGATO A/2 (per dimensioni,
materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche
certificate (relative ai materiali o ai componenti
dell’opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite
dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute; -
descrizione
dettagliata delle soluzioni
morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare
nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a
conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se
l’ALLEGATO A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero
ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da
adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità
alla corrispondente normativa. 8.
A lavori ultimati
possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo
il requisito: -
dichiarazione
di conformità di quanto
realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali
con metodi di calcolo;
dichiarazione
di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta
ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica,
(la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da
professionista abilitato e depositata presso
l’autorità competente ai sensi di disposizioni
legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo
requisito); dichiarazione
di conformità alla soluzione tecnica conforme o
alla soluzione
tecnica certificata; -
prove
in opera eseguite secondo i
metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa
nazionale, comprese le norme UNI 1.
Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate
nell’ALLEGATO A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle
caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni
requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati
nell’ALLEGATO A/2 liberano dalla necessità delle
prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di
attestare la conformità dell’opera edilizia
realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi
quanto meglio specificato nei singoli requisiti); -
eventuale
collaudo da parte di
professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il
collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla
specifica normativa di settore; -
giudizio
sintetico di un
professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il
certificato di conformità edilizia) circa
l’idoneità dell’opera eseguita, dei
materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio
può anche essere eventualmente supportato da certificazioni
del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati. 9.
Le prove in opera eseguite nel caso di controlli
pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di
conformità edilizia o successivi a campione seguono in
genere le modalità specificate nell’ALLEGATO A/2. 10.
I requisiti cogenti (ALLEGATO A) sono obbligatori
per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il
certificato di conformità edilizia e sono inderogabili
(salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa
nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun
requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di
prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale
uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli
utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al
successivo art. 81. 1 Va dichiarato il tipo di strumento utilizzato per le prove in opera, con le relative caratteristiche e con la data dell’ultima taratura. |