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Sistema
insediativo storico
Art. 4.12 IS - Insediamenti e infrastrutture storici
1 Ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R.n.20/2000, il PSC recepisce
ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili tutelati dal
PTCP, e individua e perimetra sistemi insediativi di origine storica che
costituiscono nel loro complesso testimonianza dell'assetto storico del
territorio, e come tali sono meritevoli di tutela in forma integrata, estesa sia
agli edifici, che agli spazi liberi, che agli altri elementi (percorsi, canali,
filari e gruppi di alberature) che fanno parte dell'insediamento.
2 Entro gli ambiti perimetrati degli insediamenti IS sono vietate le modifiche
dei caratteri che connotano la struttura insediativa, le modificazioni alle
destinazioni d'uso in atto che comportino un significativo aumento del carico
urbanistico, con particolare riferimento alla necessità di reperire aree per
parcheggi pubblici e pertinenziali, l'aumento delle volumetrie preesistenti e
l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici,
finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e
ambientale degli ambiti storici. Attraverso intervento unitario convenzionato
soggetto a POC possono essere autorizzati interventi di modifica dell'assetto
relativi ad edifici non storici inclusi nell'ambito IS, da ristrutturare o
demolire, sui quali possono essere assegnati diritti edificatori aggiuntivi fino
al 20% della SU esistente da demolire o ristrutturare, finalizzati alla
riqualificazione ambientale e funzionale dell'intero ambito. In coerenza con
quanto disposto agli articoli A-21 della L.R. 20/2000 e 11.5 - 11.6 del PTCP, le
possibilità di ampliamento, purché modesto, vanno limitate ai soli casi di
edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione
inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse
storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.
Possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, purché modesto, della
sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività
che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale
quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività
ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose, ferma restando la
tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio
storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati all'esistenza
della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la
sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente
in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità.
3 Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento
anche parziale su un edificio, storico e non, incluso nell'ambito IS deve
comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto estesa
all'intero ambito, per consentire una verifica accurata degli esiti in termini
di recupero edilizio e paesaggistico integrati.
4 Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici
il POC può prevedere, oltre a quanto previsto al comma 2 (trasformazione e il
riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità
integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico), altri
interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle
infrastrutture, attraverso progetti integrati che contemplino:
- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in
particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse
storico-culturale e paesaggistico;
- l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere
alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.
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