Art. 4.8 ] Art. 4.9 ] Art. 4.10 ] ACS ] [ IS ] ES ]


Home
Su

Sistema insediativo storico

Art. 4.12 IS - Insediamenti e infrastrutture storici


1 Ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R.n.20/2000, il PSC recepisce ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili tutelati dal PTCP, e individua e perimetra sistemi insediativi di origine storica che costituiscono nel loro complesso testimonianza dell'assetto storico del territorio, e come tali sono meritevoli di tutela in forma integrata, estesa sia agli edifici, che agli spazi liberi, che agli altri elementi (percorsi, canali, filari e gruppi di alberature) che fanno parte dell'insediamento.


2 Entro gli ambiti perimetrati degli insediamenti IS sono vietate le modifiche dei caratteri che connotano la struttura insediativa, le modificazioni alle destinazioni d'uso in atto che comportino un significativo aumento del carico urbanistico, con particolare riferimento alla necessità di reperire aree per parcheggi pubblici e pertinenziali, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici. Attraverso intervento unitario convenzionato soggetto a POC possono essere autorizzati interventi di modifica dell'assetto relativi ad edifici non storici inclusi nell'ambito IS, da ristrutturare o demolire, sui quali possono essere assegnati diritti edificatori aggiuntivi fino al 20% della SU esistente da demolire o ristrutturare, finalizzati alla riqualificazione ambientale e funzionale dell'intero ambito. In coerenza con quanto disposto agli articoli A-21 della L.R. 20/2000 e 11.5 - 11.6 del PTCP, le possibilità di ampliamento, purché modesto, vanno limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, purché modesto, della sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose, ferma restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità.


3 Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento anche parziale su un edificio, storico e non, incluso nell'ambito IS deve comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto estesa all'intero ambito, per consentire una verifica accurata degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati.


4 Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici il POC può prevedere, oltre a quanto previsto al comma 2 (trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico), altri interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture, attraverso progetti integrati che contemplino:
- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
- l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.