Art. 4.8 ] Art. 4.9 ] Art. 4.10 ] ACS ] IS ] [ ES ]


Home
Su

Sistema insediativo storico

Art. 4.13 ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e relative aree di pertinenza


1 Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua gli edifici ed complessi edilizi meritevoli di tutela. Come per gli insediamenti IS, le eventuali aree di pertinenza degli edifici ES rientrano nella disciplina urbanistica generale degli ambiti entro cui sono collocati, ma le disposizioni specifiche prevalgono su quelle generali, laddove in contrasto.


2 Entro gli ambiti di pertinenza degli edifici e complessi edilizi ES sono vietate le modifiche dei caratteri funzionali e percettivi (corte colonica, sagrato, ecc.), l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici. Per gli edifici non storici inclusi nell'ambito ES, da ristrutturare o demolire, l'intervento di demolizione e/o ristrutturazione può essere realizzato attraverso intervento diretto, ma no può alterare la percezione e l'assetto funzionale delle parti storiche dell'ambito.


3 Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento anche parziale su un edificio ES deve comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto estesa all'intero ambito, per consentire una verifica accurata degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati.


3 Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di cui all'art. 4.12 che precede.
A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.