Sistema
insediativo storico
Art. 4.13 ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale e relative aree di pertinenza
1 Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua gli
edifici ed complessi edilizi meritevoli di tutela. Come per gli insediamenti IS,
le eventuali aree di pertinenza degli edifici ES rientrano nella disciplina
urbanistica generale degli ambiti entro cui sono collocati, ma le disposizioni
specifiche prevalgono su quelle generali, laddove in contrasto.
2 Entro gli ambiti di pertinenza degli edifici e complessi edilizi ES sono
vietate le modifiche dei caratteri funzionali e percettivi (corte colonica,
sagrato, ecc.), l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli
spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al
miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli
ambiti storici. Per gli edifici non storici inclusi nell'ambito ES, da
ristrutturare o demolire, l'intervento di demolizione e/o ristrutturazione può
essere realizzato attraverso intervento diretto, ma no può alterare la
percezione e l'assetto funzionale delle parti storiche dell'ambito.
3 Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento
anche parziale su un edificio ES deve comprendere una documentazione sullo stato
di fatto e di progetto estesa all'intero ambito, per consentire una verifica
accurata degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati.
3 Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore
storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della
disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può
prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e
delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti
simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di cui all'art. 4.12 che
precede.
A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di
Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative
agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.
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