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Per la disciplina delle attività di edilizia libera si vedano l’art. 7 della L.R. 15/2013 e l’art. 6
D.P.R. 380/2001. 1. Non sono altresì
soggetti a titoli abilitativi: -
le opere urgenti da
realizzarsi in esecuzione di ordinanza contingibile ed
urgente, emanata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000,
limitatamente alle opere ingiunte e a quelle funzionalmente connesse, salvo
diversa prescrizione contenuta nell’ordinanza stessa; -
le opere urgenti
necessarie per evitare un pericolo o danno grave, imprevisto e imprevedibile,
per le quali l’interessato, sotto la sua personale responsabilità, può procedere
alla loro esecuzione con l’obbligo di segnalarlo al Comune e di presentare entro
i successivi 30 giorni la documentazione di rito per i necessari titoli
abilitativi; -
le opere oggetto di
ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di interventi abusivi e
di eliminazione di inconvenienti igienici. 2. Non sono soggette a
titolo abilitativo le opere provvisorie di cantiere, ossia gli interventi e le
costruzioni provvisorie finalizzate alla realizzazione di un'opera edilizia
concessa e al servizio dei relativi prestatori d’opera. Tali opere di cantiere
possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere
stesso. Successivo>>>>>>
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