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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO VIII
 Impianti di produzione energetica

Art. 66
Pannelli solari fotovoltaici

Art. 67
Produzione energetica da biomasse di origine agricola


CAPO I - II - III - IV - V - VI - VII


Abbreviazioni








Art. 67           

Produzione energetica da biomasse di origine agricola

1.    La realizzazione di impianti di produzione energetica da biomasse di origine agricola è ammessa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa di fonte statale, regionale e dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati, prescrivendo che gli impianti di potenza superiore ad 1 MW siano programmati in sede di POC.

2.      Per l’iter amministrativo si vedano le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 unitamente al D.Lgs 28/2011.

3.      Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di produzione energetica da biomasse di origine agricola si dovrà tener conto di quanto previsto dalla Delibera regionale di Assemblea Legislativa n. 51/2011.


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