|
|
Produzione energetica da biomasse di origine agricola 1. La realizzazione di impianti di produzione energetica da biomasse di origine agricola è
ammessa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa di fonte statale,
regionale e dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati,
prescrivendo che gli impianti di potenza superiore ad 1 MW siano programmati in sede
di POC. 2. Per l’iter amministrativo si vedano le linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 10/09/2010 unitamente al D.Lgs 28/2011. 3. Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di produzione
energetica da biomasse di origine agricola si dovrà tener conto di quanto previsto dalla
Delibera regionale di Assemblea Legislativa n. 51/2011.
<<<<<< Precedente
|