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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO VIII
 Impianti di produzione energetica

Art. 66
Pannelli solari fotovoltaici

Art. 67
Produzione energetica da biomasse di origine agricola


CAPO I - II - III - IV - V - VI - VII


Abbreviazioni








Art. 66           

Pannelli solari fotovoltaici

1.      E' ammessa, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa di fonte statale, regionale, e dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati, la realizzazione di impianti di produzione energetica con pannelli solari fotovoltaici prescrivendo che siano programmati in sede di POC nei seguenti casi:

-         qualora collocati a terra, con potenza a partire da 20 KW ad esclusione dei casi di cui al punto 12.1 lettera b) del DM 10/09/2010,

-         ed in tutti i casi con potenza superiore a 1 MW.

2.      Per l’iter amministrativo si vedano le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 unitamente al D.Lgs 28/2011. Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione degli impianti fotovoltaici si dovrà tener conto di quanto previsto dalle Delibere regionali di Assemblea Legislativa n. 28/2010 e di Giunta n. 46/2011, nonché delle limitazioni previste dal titolo V delle Norme di PSC vigente.

 

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