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1. E' ammessa, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa di fonte statale, regionale, e dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati, la realizzazione di impianti di produzione energetica con pannelli solari fotovoltaici prescrivendo che siano programmati in sede di POC nei seguenti casi: - qualora collocati a terra, con potenza a partire da 20 KW ad esclusione dei casi di cui al punto 12.1 lettera b) del DM 10/09/2010, - ed in tutti i casi con potenza superiore a 1 MW. 2. Per l’iter amministrativo si vedano le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 unitamente al D.Lgs 28/2011. Si precisa che per quanto riguarda la localizzazione degli impianti fotovoltaici si dovrà tener conto di quanto previsto dalle Delibere regionali di Assemblea Legislativa n. 28/2010 e di Giunta n. 46/2011, nonché delle limitazioni previste dal titolo V delle Norme di PSC vigente.
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