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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO IV
 Ambiti specializzati per attività produttive (ASP)

Art. 41
Classificazione

Art. 42
Destinazione d'uso

Art. 43
Interventi ammessi


CAPO I- II - III - V- VI - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 43           

Interventi ammessi

1.            Negli ambiti ASP.A e ASP.C, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare previsti al comma successivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela del PSC, sono ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RRC, RE.

Sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo precedente.

Negli ambiti ASP.AN, ASP.CN, ASP.C.r sono ammessi gli interventi indicati nelle relative schede di PSC.

2.            Negli ambiti ASP.A e ASP.C gli interventi di NC sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Uf max = 0,70 mq/mq;
-     Q max = 60% (o Q superiore se preesistente in caso di ampliamento)
-     Sp minima = 10% della SF (o Sp preesistente se inferiore in caso di ampliamento)

3.            Negli ambiti ASP.A e ASP.C, negli immobili in cui è legittimamente in essere l’uso residenziale sono ammessi gli interventi di cui al primo comma, con Su = Su esistente e Sa<= 70% Su. E’ fatto divieto di procedere al frazionamento in un numero maggiore di unità immobiliari. In caso di mutamento di destinazione d’uso per attività di tipo produttivo, di cui al primo comma dell’articolo precedente, con riduzione della residenza fino a mq 100 per ciascun lotto, sono ammessi gli interventi di NC nel rispetto dei parametri di cui al comma 2.

4.            Nell’ambito ASP.RIR gli interventi di NC sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti:

      -     Uf max = Uf esistente;
-     H max = m 9,50.

5.            Alle sedi di attività ricettive esistenti negli ambiti ASP alla data di adozione del RUE possono essere assegnati attraverso il POC diritti edificatori finalizzati all’adeguamento delle funzioni ricettive, a fronte della presentazione di un piano aziendale di sviluppo, nella misura massima del 20% della Su esistente.

6.            Negli ambiti ASP, qualora sia vigente un Piano urbanistico attuativo, fino alla data di scadenza della convenzione, sono ammessi tutti gli interventi, nel rispetto dei limiti, i parametri dimensionali e relative modalità di misura e le prescrizioni contenute nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva. Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione siano state terminate e prese in carico dal Comune, sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

 

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