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1.
Negli ambiti ASP.A e ASP.C, a prescindere dagli
indici edilizi massimi da rispettare previsti al comma successivo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni di tutela del PSC, sono ammessi i
seguenti interventi edilizi: MO, MS, RRC, RE. Sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo precedente. Negli ambiti ASP.AN, ASP.CN, ASP.C.r sono ammessi gli interventi indicati nelle relative schede di PSC. 2.
Negli ambiti ASP.A e ASP.C gli interventi di NC
sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti: - Uf max = 0,70 mq/mq; 3.
Negli ambiti ASP.A e ASP.C, negli immobili in
cui è legittimamente in essere l’uso residenziale sono ammessi gli interventi di
cui al primo comma, con Su = Su esistente e Sa<= 70% Su. E’ fatto divieto di
procedere al frazionamento in un numero maggiore di unità immobiliari. In caso
di mutamento di destinazione d’uso per attività di tipo produttivo, di cui al
primo comma dell’articolo precedente, con riduzione della residenza fino a mq
100 per ciascun lotto, sono ammessi gli interventi di NC nel rispetto dei
parametri di cui al comma 2. 4.
Nell’ambito ASP.RIR gli interventi di NC sono ammessi nel rispetto dei
seguenti limiti: -
Uf max = Uf esistente; 5.
Alle sedi di attività
ricettive esistenti negli ambiti ASP alla data di adozione del RUE possono
essere assegnati attraverso il POC diritti edificatori finalizzati
all’adeguamento delle funzioni ricettive, a fronte della presentazione di un
piano aziendale di sviluppo, nella misura massima del 20% della Su
esistente. 6.
Negli ambiti ASP,
qualora sia vigente un Piano urbanistico attuativo, fino alla data di scadenza
della convenzione, sono ammessi tutti gli interventi, nel rispetto dei limiti, i
parametri dimensionali e relative modalità di misura e le prescrizioni contenute
nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino
incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della
superficie permeabile complessiva. Dopo la scadenza della convenzione, qualora
le opere di urbanizzazione siano state terminate e prese in carico dal Comune,
sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
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