|
|
1.
Negli
ambiti ASP.A, ASP.C,
ASP.AN,
ASP.CN, ASP.C.r sono ammessi i seguenti
usi, fatto salvo quanto previsto dalle schede di PSC: - b1 (con esclusione delle tipologie commerciali di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita), b2, b3, b4, b5, b6, b8, b10.1 (con esclusione delle scuole dell’obbligo), b12, b14.1, b14.2, b16, c1, c2, c3, c6, d6, e1, f1, f2, f3, f4, f5, f6. E’ altresì ammissibile l’insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari, b11.1n, b11.2n, entro i limiti stabiliti dalla disciplina regionale vigente e dal P.O.I.C. per le aggregazioni commerciali di rilevanza comunale, ovvero max mq 5.000 di Sv per ciascuna zona delimitata da strade o zone diverse. 2.
Negli
ambiti ASP.RIR
è ammesso l’uso c1. 3.
Negli
ambiti ASP.C.i sono
ammessi, oltre agli usi di cui al comma 1, anche i seguenti: - c5, esclusivamente nelle aree interessate da previsioni del vigente Piano delle attività estrattive (PAE). In tali aree le previsioni e le norme del PAE, fino alla scadenza, prevalgono sulle norme del RUE relative agli ambiti ASP.C. In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le norme del RUE relative agli ambiti ASP.C. L’ambito ASP.C.i individuato nelle tavole del RUE è idoneo al trasferimento di impianti da altra localizzazione considerata non idonea. 4.
In
tutti gli ambiti ASP è ammesso l’uso residenziale
limitatamente alle superfici ove è già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti
disposizioni.
|