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1. Le distanze minime degli edifici dai confini sono le seguenti: - D1 = distanza dal confine di proprietà, - D2 = distanza dal confine di una strada o da spazi pubblici o attrezzature di interesse pubblico. 2. Per le distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita indicazione del POC o del PUA vigente, devono essere rispettati i valori minimi di cui ai commi seguenti. 3. Negli interventi di MO, MS, RRC, RS, RT, RE: - D1 = valore preesistente (salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento). 4. Negli interventi di NC: - D1 maggiore o uguale a m 5,00 per edifici aventi H minore o uguale a m 10; - D1 maggiore o uguale a m (H/2) per edifici aventi H maggiore a m 10; - in caso di edifici ad altezze differenziate o a gradoni la distanza D1 in rapporto all’altezza del fronte va misurata in corrispondenza di ogni porzione di fronte e al relativo arretramento. 5. Quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto ad interventi di ampliamento e demolizione con ricostruzione sul confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso, senza eccedere, in lunghezza e in altezza lungo il confine la lunghezza ed altezza a confine dell’edificio preesistente; eventuali eccedenze sono ammissibili previo accordo sottoscritto con il confinante registrato e trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato alla richiesta del titolo abilitativo. 6. In base ad un accordo con la proprietà confinante, registrato e trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato alla richiesta del titolo abilitativo, è consentito costruire con valori di D1 inferiori a quelli indicati ai commi precedenti fino ad un minimo di m 3,00, come pure costruire sul confine anche qualora su detto confine non vi siano edifici. 7. Per la distanza D2 i valori minimi da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi precedenti, ad eccezione del 6.
8. Nel caso di confine con zona stradale, ad integrazione delle norme del Codice della Strada e del suo regolamento applicativo, negli interventi di NC, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine della sede stradale: a) fuori dai centri
abitati: - m 60 per le strade di tipo A - m 30 per le strade di tipo C - m 20 per le strade di tipo F ad eccezione delle strade vicinali - m 10 per le strade vicinali di tipo F b) nei centri
abitati - m 30 per le strade di tipo A 9. Non è prescritta alcuna distanza minima dai limiti delle aree che, nell’ambito di un intervento urbanistico o edilizio, vengano cedute ad uso pubblico quali aree per opere di urbanizzazione, anche in forma di parcheggi multipiano fuori ed entro terra. In questo caso pertanto è possibile prevedere la costruzione anche a confine con tali aree. 10. La distanza De deve rispettare i valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni dei PUA, stabiliti dai commi seguenti. 11. Negli interventi di MO, MS, RRC, RS, RT, RE: - De = valore preesistente, salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento. 12. Negli interventi di NC: - quando le pareti antistanti anche parzialmente si fronteggiano per uno sviluppo inferiore o uguale a m 12,00: De maggiore o uguale a m 10,00; - quando le pareti antistanti anche parzialmente si fronteggiano per uno sviluppo maggiore di m 12,00: De maggiore o uguale a m 10,00 e maggiore o uguale all'altezza (H) della più alta fra le due pareti prospicienti se è maggiore di m 10. 13. Negli interventi di NC, in caso di edifici a gradoni la distanza De varia in rapporto all’altezza del fronte e va misurata in corrispondenza di ogni arretramento.
14.
Gli interventi di ampliamento sono ammissibili anche nel
caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui al comma
15. All’interno della medesima unità edilizia fra la parete finestrata dell’edificio principale e un edificio accessorio pertinenziale di altezza H inferiore a m 3,00 è ammessa una distanza minima di m 3,00. 16. Nel caso di cavedii o pozzi luce, il valore minimo da rispettare può essere ridotto fino a m 5,00. 17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti relative ai valori minimi di distanza e distacco possono essere derogate per interventi riguardanti: a) edifici di interesse pubblico; b) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le disposizioni di cui al presente articolo devono essere sempre coordinate e verificate con quelle del Codice Civile e del DM 1444/68. Si vedano inoltre la LR 15/2013, art. 11, la LR 24/2017, art. 10 e il D.Lgs 102/2014, art. 14 per deroghe specifiche. |