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SUPERFICI 6.
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile
lorda Somma delle superfici di
tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri
perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le
terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e
scoperte, e le scale di sicurezza esterne. 7.
Superficie utile (Su) Superficie di pavimento
di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite
nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i
tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le
eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità,
i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti
igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono
destinati. La superficie utile di
una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità
immobiliari che la compongono. Si computano nella
superficie utile: -
le cantine poste ai
piani superiori al primo piano fuori terra; -
le cantine che hanno
altezza utile uguale o superiore a m 2,70; -
i sottotetti con accesso
diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di
cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con
destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie
utile: -
i locali destinati al
personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e
archivi; -
le autorimesse, quando
costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi,
attività di trasporto e assimilati). 8.
Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento
degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di
servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre. Nel caso di vani
coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m
1,80. Per tutte le funzioni si
computano, in via esemplificativa, nella superficie
accessoria: -
spazi aperti (coperti o
scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso
pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; -
le tettoie con
profondità superiore a m 1,50; -
le cantine poste al
piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano
altezza inferiore a m 2,70; -
i sottotetti che hanno
accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di
abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n.
11/1998; -
i sottotetti che hanno
accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza
utile maggiore o uguale a m 1,80; -
le autorimesse e i posti
auto coperti; -
i vani scala interni
alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola
volta; -
le parti comuni, quali i
locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di
collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o
alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni
condominiali. 9.
Superfici escluse dal computo della Su e della
Sa Non costituiscono né
superficie utile né accessoria: -
i porticati o gallerie
gravati da servitù di uso pubblico; -
gli spazi scoperti a
terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che
comuni; -
le parti comuni di
collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli
androni condominiali; -
i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche
se coperti, e relative rampe; -
le
pensiline; -
le tettoie con
profondità inferiore a m 1,50; -
i tetti verdi non
praticabili; -
i lastrici solari, a
condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi
comuni; -
i pergolati a
terra; -
gli spazi con altezza
inferiore a m 1,80; - vani tecnici e spazi
praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra
cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di
aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).
10. Superficie complessiva (Sc) Somma della superficie
utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60%
Sa). 11. Superficie catastale (Sca) Si veda l’Allegato C del
DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P,
T)”. 12. Parti comuni/condominiali Spazi catastalmente
definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità
immobiliari. 13. Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento
dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai
clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente
all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata
a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici,
impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei
clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa”
purché non adibiti all’esposizione. Per quanto riguarda gli
esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n.
344. 14. Area dell’insediamento (Ai) Fermo restando il
computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza,
spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di
uno spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività
sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi
comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori,
delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. |