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Art. 13  Oggetti e parametri edilizi


SUPERFICI

SAGOME E VOLUMI

PIANI

ALTEZZE

DISTANZE

ALTRE DEFINIZIONI







SUPERFICI

6.            Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne.

7.            Superficie utile (Su)

Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.

Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati.

La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.

Si computano nella superficie utile:

-         le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;

-         le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;

-         i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998.

Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:

-         i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;

-         le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati).

8.            Superficie accessoria (Sa)

Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.

Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:

-         spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;

-         le tettoie con profondità superiore a m 1,50;

-         le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;

-         i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;

-         i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;

-         le autorimesse e i posti auto coperti;

-         i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

-         le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

9.            Superfici escluse dal computo della Su e della Sa

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

-         i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;

-         gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;

-         le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali;

-         i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;

-         le pensiline;

-         le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;

-         i tetti verdi non praticabili;

-         i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;

-         i pergolati a terra;

-         gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;

-      vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).

10.         Superficie complessiva (Sc)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).

11.         Superficie catastale (Sca)

Si veda l’Allegato C del DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”.

12.         Parti comuni/condominiali

Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari.

13.         Superficie di vendita (Sv)

Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione.

Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344.
"La Superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita, quando questa non sia superiore a 1.500 mq (nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e a 2.500 mq (nei restanti comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’impegno d’obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del D.lgs. 114/98. Con il suddetto atto l’operatore s’impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate”.

14.        Area dell’insediamento (Ai)

Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.
La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.



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