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TITOLO IV   Procedimenti


CAPO II
   Valutazione preventiva e parere preventivo                        della CQAP

Art. 84
Valutazione preventiva

Art. 85
Parere preventivo della CQAP


CAPO I - III - IV - V - VI


Abbreviazioni








Art. 84           

Valutazione preventiva

            Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, ai sensi dell'art.21 Legge Regionale 15/2013, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri e contenuti progettuali ed in particolare l’identificazione dell’immobile, gli usi, le dimensioni, l’applicazione degli indici edilizi e urbanistici risultanti in rapporto a quelli ammessi, la definizione delle dotazioni territoriali, gli eventuali vincoli ambientali, storico-culturali presenti. La richiesta di valutazione preventiva va inoltre accompagnata dai seguenti elaborati grafici:

a)  planimetria in scala 1:200 con l’esatta individuazione dell’area d’intervento;

b)  rilievo dell’area e/o degli edifici, almeno in scala 1:500, con l’indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto e delle alberature esistenti;

c)  rilievo quotato degli edifici, almeno in scala 1:100, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni;

d)  fotografie dello stato di fatto relative all’immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15x10 cm ed a colori, da punti di ripresa individuati;

e)  elaborati grafici progettuali, relativi all’area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c) e contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le sezioni significative (almeno due).

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