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TITOLO II  
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi



CAPO I
 Centri storici, insediamenti storici ed edifici tutelati

Art. 31 
Disposizioni generali

Art. 32 
Categorie di tutela e relative finalità e modalità di
intervento

Art. 33 
Destinazioni d'uso

Art. 34 
Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati

Art. 35 
Edificio esistente ed edificio diroccato


CAPO II - III - IV - V- VI - VII - VIII


Abbreviazioni








Art. 33           

Destinazioni d'uso

1.            Nei centri storici sono previsti in generale i seguenti usi:

-       a1, a2, b1, b2, b3, b4 (escluso sale giochi), b5, b8, b9, b16, e1, b10.1, b10.2, b10.3, b10.4, f1, f3, f8.

Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti disposizioni, oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC:

-       b6, b7, b11.1, b12, b14.1, b15, f2, f6.

2.            Negli edifici tutelati esterni ai centri storici le destinazioni d’uso ammissibili (fatta salva l'esclusione delle sale gioco) sono quelle ammesse nell’ambito in cui l’edificio ricade ai sensi del presente Titolo.

3.        Per gli edifici di tutela 1 e 2A, l’ammissibilità di una nuova destinazione d’uso va valutata in relazione alle caratteristiche tipologiche e all’organizzazione planimetrica dell’edificio, escludendo le destinazioni che ne comporterebbero lo stravolgimento.

                                                                                           
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