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1.
Nei centri storici sono previsti in generale i seguenti usi:
- a1, a2, b1, b2, b3, b4 (escluso sale giochi), b5, b8, b9, b16,
e1, b10.1, b10.2, b10.3, b10.4, f1, f3, f8. Sono considerati,
inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità edilizie ove
siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti
disposizioni, oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel
POC: - b6, b7, b11.1, b12, b14.1, b15, f2, f6. 2.
Negli edifici tutelati
esterni ai centri storici le destinazioni d’uso ammissibili (fatta salva l'esclusione delle sale gioco) sono quelle ammesse
nell’ambito in cui l’edificio ricade ai sensi del presente
Titolo. 3.
Per gli edifici di
tutela 1 e 2A, l’ammissibilità di una nuova destinazione d’uso va valutata in relazione alle caratteristiche tipologiche e
all’organizzazione planimetrica dell’edificio, escludendo le destinazioni che ne
comporterebbero lo stravolgimento. |