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TITOLO IV   Procedimenti


CAPO IV
Esecuzione delle opere

Art. 106
Comunicazione di inizio lavori

Art. 107
Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

Art. 108
Conduzione del cantiere e occupazione temporanea di
suolo pubblico


Art. 109
Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo

Art. 110
Varianti in corso d'opera


Art. 111
Variazioni essenziali



CAPO I  -  II -  III -  V - VI


Abbreviazioni








Art. 108        

Conduzione del cantiere e occupazione temporanea di suolo pubblico

1.            Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, anche ai fini della responsabilità verso terzi.


2.            Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.


3.            Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare al permesso di costruire o alla SCIA.


4.            I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico, possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri. Nelle opere di demolizione devono essere utilizzate tecniche di selezione dei materiali di risulta in modo da ottenere frazioni di materiali di composizione il più possibile omogenea a cui applicare appropriate forme di smaltimento differenziato.


5.            Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare domanda di concessione temporanea del suolo, per la durata dei lavori, secondo le disposizioni dello specifico Regolamento comunale.


6.            I tecnici comunali che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non osservanza delle norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la pubblica incolumità.


7.            E’ fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente, di denunciare eventuali ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico durante i lavori di demolizione e di sterro. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.


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