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TITOLO IV   Procedimenti


CAPO IV
Esecuzione delle opere

Art. 106
Comunicazione di inizio lavori

Art. 107
Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

Art. 108
Conduzione del cantiere e occupazione temporanea di
suolo pubblico


Art. 109
Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo

Art. 110
Varianti in corso d'opera


Art. 111
Variazioni essenziali



CAPO I  -  II -  III -  V - VI


Abbreviazioni








Art. 107        

Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

1.            Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dello Sportello Unico che svolge tale attività avvalendosi della Polizia Municipale e, per quanto di rispettiva competenza, delle strutture sanitarie territoriali.


2.            Il permesso di costruire, ovvero la SCIA, comprensivi di copia degli elaborati tecnici approvati e timbrati dall'amministrazione comunale, devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.


3.            Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere.


4.            Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni.


5.            Se le visite di controllo accertassero che sono state realizzate opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazioni minori in corso d’opera e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello Unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

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