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Vincolo
Paesaggistico
Art. 2.9 Aree soggette a vincolo paesaggistico
1. Il PSC individua nella Tav. PSC.2 i seguenti elementi in quanto aree
interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo
I°, del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all'art.
136, comma 1, lettera b);
b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti
del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156,
del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte
Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse
paesaggistico e precisamente:
- torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
- aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è
attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come boscate ai sensi
del precedente art. 2.7);
- zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448, ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera i);
- aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si
è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree di concentrazione e alle aree
di accertata e rilevante consistenza di cui al precedente art. 2.11);
2. L'individuazione delle aree di cui alla lettera b) del primo comma
costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della
L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in
data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46. Gli
eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti
dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della
medesima individuazione sono recepiti e riportati nel PSC con determina
dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.
3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti
riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta
all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte
Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004.
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