Home Su
| |
Tutele
Art. 2.1bis Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa
1. Il PSC recepisce, nelle Tavv. 2 e 3, la perimetrazione del Parco Regionale
dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa, così come individuata dal
Piano Territoriale del Parco (PTP).
2. Il Parco persegue le seguenti finalità fondamentali:
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante
il territorio, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso
presente, in particolare attraverso la tutela degli habitat e delle specie di
interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui:
- gli habitat degli affioramenti gessosi messiniani denominati Gessi Bolognesi,
con i relativi sistemi carsici, fenomeni e manifestazioni carsiche, sia ipogee
che epigee, ivi compresi habitat di rilevanza comunitaria quali "grotte non
ancora sfruttate a livello turistico" (Direttiva CEE 92/43, Codice Corine
n.65), e di tutte le specie animali e vegetali in essi presenti;
- gli habitat delle formazioni calanchive, in particolare quelle denominate
Calanchi dell'Abbadessa, e di tutte le specie animali e vegetali in essi
presenti;
- le specie animali di interesse comunitario presenti nel territorio protetto,
ovvero tutte le specie di chirotteri tra cui, in particolare, le specie legate
agli ambienti carsici ,alcune specie di rettili e di anfibi;
- la conoscenza e la divulgazione degli ambienti sopra descritti;
- la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche
dell'insediamento umano;
- la riqualificazione della presenza antropica nel contesto dell'area protetta,
intesa sia come presenza costante che utilizza il territorio per le diverse
attività, sia come presenza occasionale di visitatori.
3. Il Piano Territoriale del Parco, elaborato ai sensi dell'art.6 della
l.r.11/88, assume le finalità di cui al comma 2 come obiettivi specifici da
raggiungere, nel quadro degli obiettivi generali assegnati dal PTR ai Parchi
regionali, consistenti nel coordinamento delle azioni di tutela delle aree di
valore naturalistico con le azioni di valorizzazione del territorio del Parco,
nonché di svolgimento di attività umane compatibili, in una visione di
equilibrio tra uso delle risorse e protezione dei valori ambientali. Il PTP
costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del
territorio ricompresso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di
settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli,
incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi
usi.
4. Il PTP stabilisce direttive e criteri per la redazione e l'adeguamento degli
strumenti di pianificazione urbanistica comunali, al fine di compatibilizzarne
gli obiettivi con quelli del Parco, in quanto veri e propri strumenti attuatori
delle scelte del PTP.
Le indicazioni del PTP hanno effetto diretto sulla pianificazione urbanistica
comunale, nelle parti di territorio ricomprese all'interno del perimetro del
Parco e del Pre-Parco, con particolare riferimento:
- alla zonizzazione;
- alla destinazione di aree all'uso pubblico;
- alla previsione di infrastrutture;
- alle norme per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e
culturali;
- agli obiettivi e ai contenuti del Piani Particolareggiati individuati dal PTP.
5. Il PTP perimetra, all'interno del perimetro complessivo del parco, le
seguenti zone:
- Zona delle emergenze ambientali dei gessi e dei calanchi (zona A)
- Zona di protezione generale delle emergenze ambientali dei gessi e dei
calanchi (zona B)
- Zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (zona C)
.- Aree di riqualificazione ambientale (aree da sottoporre a Progetto di
Intervento Particolareggiato o a Piano Particolareggiato, zona C)
- Zona di Pre-Parco
- Zone urbanizzate ricomprese nel perimetro dell'area protetta.
Queste ultime sono escluse dai vincoli di PTP, ai sensi dell'art. 12 comma 2
della l.r. 11/88; la disciplina urbanistica di tali zone è demandata agli
strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno accogliere le direttive del PTP,
costituendo il PTP stralcio del Piano territoriale di coordinamento per l'area
cui inerisce.
In tutte le altre zone, la disciplina del PTP - che qui si richiama
integralmente - costituisce norma di tutela sovraordinata.
|