[ Art. 2.1 ] Art. 2.1bis ] Tutele ambientali e paesaggistiche ] Vincolo Paesaggistico ] Tutele dei beni storico-culturali e testimoniali ] Tutele vulnerabilità e sicurezza ]


Home
Su

Tutele

Art. 2.1 Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio


1. Il PSC riporta nella Tav. PSC.2 l'individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio.


2. I seguenti elementi di tutela sono individuati nella Tav. PSC.2 in quanto desunti e recepiti dal PTCP vigente e, per quanto non già recepito esplicitamente dal PTCP medesimo, dalla pianificazione di bacino dell'Autorità Bacino del Reno che mantiene comunque la sua validità ed efficacia:
- Alvei attivi (e invasi dei bacini idrici)
- Fasce di tutela fluviale
- Fasce di pertinenza fluviale
- Aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni
- Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni
- Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali
- Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) classificate in funzione della loro attitudine alle trasformazioni edilizie e urbanistiche; Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) classificate in funzione del rischio;
- Aree a rischio frana perimetrate e zonizzate;
- Zone di tutela naturalistica
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- Sistema delle aree forestali
- Aree di riequilibrio ecologico
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologiche
- Aree di concentrazione di materiali archeologici
- Viabilità storica
- Sistema storico delle acque derivate: canali
- Zone di tutela della struttura centuriata
- Zone di tutela di elementi della centuriazione
- Aree interessate dalle bonifiche storiche di pianura
Tutte le modifiche alle individuazioni di cui di cui al presente punto sono da considerarsi Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura, compresi i casi di cui al comma seguente.


3. Gli ulteriori casi di Variante al PSC sono: modifiche al PTCP adottate dalla Provincia relative agli alvei attivi e invasi dei bacini idrici, alle Fasce di tutela fluviale, alle Fasce di pertinenza fluviale, alle Aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni, alle Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni, alle Aree soggette a controllo degli apporti di acqua, alle Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali, alle Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) classificate in funzione del rischio e alle Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) classificate in funzione della loro attitudine alle trasformazioni edilizie e urbanistiche, oltre alle modifiche adottate dall'Autorità di Bacino del Reno che risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dal PTCP; modifiche o aggiornamenti della carta forestale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 2.7 comma 1.


4. I seguenti elementi sono individuati nella Tav. PSC.2 in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all'art. 136;
b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposte alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
- torrenti e corsi d'acqua costituenti acque pubbliche, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
- aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree forestali individuate dal PTCP);
- zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera i);
- aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree di concentrazione e alle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica come individuate dal PTCP).
Per questi elementi, qualora le relative perimetrazioni vengano aggiornate e modificate da parte delle competenti Autorità, una volta concluso l'iter di approvazione di tali modifiche secondo le procedure di legge, i nuovi perimetri sono recepiti nelle cartografie del PSC con determina dirigenziale, senza che ciò costituisca variante al PSC, in quanto disposizioni sovraordinate.


5. I seguenti elementi sono individuati nella Tav. PSC.2 in applicazione della L.R. 20/2000, sulla base degli elementi conoscitivi raccolti ai fini dell'elaborazione del PSC:
- centri storici
- edifici accentrati o sparsi di valore storico-architettonico
- corti coloniche integre nella loro configurazione
- alberi monumentali tutelati ai sensi della L.R. 2/1977;
- giardini di pregio
- maceri;
- aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico.
Tutte le modifiche alle individuazioni di cui di cui al presente punto sono da considerarsi Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura.


6. Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra, il POC e il RUE rispettano le disposizioni di cui agli articoli seguenti del presente titolo e le disposizioni di legge e dei piani sovraordinati. Il RUE può dettare, se del caso, disposizioni più dettagliate, nel rispetto comunque della normativa sovraordinata.


7. Le disposizioni normative relative ai diversi ambiti del territorio comunale di cui al seguente Titolo V si applicano nel sovraordinato rispetto delle norme di tutela di cui al presente Titolo.