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Ambiti specializzati per attività produttive Art. 4.33 Ambiti ASP.CN - Ambiti di nuovo insediamento. 1 Il PSC individua le parti di territorio destinate, ai sensi dell'art. A-13
della L.R. n.20/2000, al nuovo insediamento di attività attività commerciali e
produttive di rilievo comunale, che il PSC articola in due tipologie: 4 Per ciascuno degli ambiti ASP.CN.1 e ASP.CN.2 le presenti Norme definiscono
in una scheda normativa gli obiettivi, le condizioni di trasformazione e le
modalità di intervento. Per gli ambiti CN.1, che costituiscono previsioni del
PRG pre-vigente confermate dal PSC, i contenuti normativi ed eventualmente
quelli convenzionali sono riportati nelle rispettive schede normative relative
agli ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti Norme. Gli ambiti
sono generalmente soggetti a POC, salvo diversa indicazione nella scheda
normativa (intervento diretto ammesso per interventi di completamento su lotti
liberi entro ambiti quasi completamente insediati). 5 Gli ambiti specializzati di rilievo comunale comprendono aree interessate
da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono
individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si applica fino a
scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in
vigore i contenuti della convenzione. Modifiche sostanziali al PUA approvato
sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se
conformi alla normativa del PSC e del RUE. 6 Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC,
per i quali è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del
PUA qualora non vengano introdotte modifiche rispetto alla documentazione in
istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme
del PSC e del RUE in salvaguardia. 7 Il POC può prevedere entro gli ambiti ASP, interventi di riorganizzazione
funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale,
attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area
interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali in particolare
attraverso la riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede
di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo
con i privati di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, modalità di trasferimento
di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo di funzioni produttive e/o
logistiche in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC a tali
usi. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di ristrutturazione e
qualificazione dell'area produttiva, anche attraverso l'inserimento di
attrezzature e dotazioni ecologiche. 8 In sede di POC l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di
cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di
selezione) può prevedere forme di selezione delle proposte di insediamento
nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a
favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente
allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente
urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove
attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di
convenzionamento con la proprietà. 9 I contenuti del PUA o dell'Intervento Unitario Convenzionato devono
rispettare le disposizioni del RUE riguardo alle destinazioni d'uso, agli indici
di edificabilità e alle dotazioni minime. Il POC e il PUA possono introdurre,
nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre specifiche
disposizioni. 10. Il PSC individua con apposito simbolo la localizzazione di massima per il trasferimento da altre aree del territorio comunale di impianti di lavorazione di inerti di cava e assimilabili, da sottoporre in sede di POC a studio di fattibilità per la definizione e il dimensionamento di una ipotesi di insediamento. |