[ ASP.A-AN1-AN2 ] Art. 4.31 ] ASP.C-Cr-RIR ] ASP.CN1-CN2 ]


Home
Su

Ambiti specializzati per attività produttive

 

Art. 4.28 ASP.A - Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale

1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono definite, ai sensi dell'art.A-13 c.2 della L.R. 24.3.2000 n.20, come le parti degli ambiti specializzati per attività produttive caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni.

2. Il PSC classifica il complesso delle aree produttive di [Villanova-Ca' dell'Orbo; Ozzano-Tolara; San Lazzaro-Cicogna] - in accordo con il PTCP vigente - come aree produttive di rilievo sovracomunale consolidate, nelle quali sono previsti, oltre all'attuazione delle espansioni già previste nei PRG vigenti, limitati ulteriori interventi di completamento, finalizzati a rispondere ad esigenze di ampliamento o trasferimento di aziende già insediate nel comune.

3. Il PSC individua a Ponte Rizzoli, in territorio di Ozzano, l'ambito produttivo strategico per le esigenze di sviluppo dell'intera Associazione intercomunale, ambito nel quale dare risposta all'ulteriore domanda di aree per nuovi insediamenti, ed anche per il trasferimento di aziende già insediate che necessitino di rilocalizzarsi.

4. Ai sensi della Legge 20/2000, l'ambito produttivo sovracomunale di nuovo insediamento di Ponte Rizzoli dovrà essere attuato in applicazione degli obiettivi, criteri e prestazioni definite per le "aree produttive ecologicamente attrezzate - APEA".

5. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva, con applicazione del criterio della "perequazione territoriale" a tale sistema di aree, sono definite nell'Accordo territoriale stipulato nel 2004, ai sensi dell'art.15 della L.R.20/2000, tra i tre comuni dell'Associazione e la Provincia di Bologna.

6 I contenuti dell'Accordo, che dettano prescrizioni e indirizzi per l'attuazione del PSC, del POC e del RUE, costituiscono parte integrante delle presenti Norme.

7 L'ambito territoriale sovracomunale ASP si articola in vari sub-ambiti, in base al criterio della prevalenza degli usi esistenti e ammessi.

Art. 4.29 Articolazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale ASP e criteri di intervento

1 Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale si articolano in tre sub-ambiti:
ASP.A Ambiti per insediamenti produttivi sovracomunali consolidati
ASP.AN1 Ambiti per insediamenti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento, a conferma di previsioni previgenti
ASP.AN.2 Ambiti per insediamenti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento.

2 Le porzioni di ambiti ASP.A, insediate alla data di adozione del Piano Strutturale, sono distinte nella tavola 1 del PSC da quelle (ASP.AN.1) per le quali sono ammesse limitate integrazioni attraverso nuovi insediamenti, sempre attraverso PUA entro una porzione di territorio perimetrata (con caratteri di autonomia funzionale), oppure attraverso intervento diretto quando ammesso dalla scheda normativa.

3 Il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate ASP.A , nel rispetto di una capacità edificatoria massima è definita dall'indice di densità fondiaria Uf = 0,70 mq/mq. L'attuazione avviene mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. Il RUE disciplina, oltre agli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi esistenti alla data di adozione del PSC, gli interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nei lotti parzialmente o totalmente insediati alla stessa data, promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso, disciplinate anch'esse dal RUE..

4 Per ciascuno degli ambiti AN.1 e AN.2 le presenti Norme definiscono in una scheda normativa gli obiettivi, le condizioni di trasformazione e le modalità di intervento. Per gli ambiti AN.1, che costituiscono previsioni del PRG previgente confermate dal PSC, i contenuti normativi ed eventualmente quelli convenzionali sono riportati nelle rispettive schede normative relative agli ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti Norme. Gli ambiti sono generalmente soggetti a POC, salvo diversa indicazione nella scheda normativa (intervento diretto ammesso per interventi di completamento su lotti liberi entro ambiti quasi completamente insediati).

5 Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.

6 Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC, per i quali è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del PUA qualora non vengano introdotte modifiche rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE in salvaguardia.

7 Il POC può prevedere entro gli ambiti ASP, interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali in particolare attraverso la riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con i privati di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, modalità di trasferimento di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo di funzioni produttive e/o logistiche in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC a tali usi. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di ristrutturazione e qualificazione dell'area produttiva, anche attraverso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche.

Art. 4.30 Modalità di attuazione degli ambiti ASP-AN.2

1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale ASP-AN.2 si attuano attraverso un Accordo territoriale stipulato nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15 della stessa Legge 20.
I contenuti di tale Accordo definiscono i criteri generali per disciplinare:
- l'affidamento attraverso convenzioni a soggetti idonei (consorzi, società miste) di ruoli di esecuzione, riqualificazione e gestione unitaria delle aree;
- le modalità di realizzazione della rete di infrastrutture e servizi previsti dal PSC;
- gli interventi di ammodernamento, ampliamento, trasferimento di complessi industriali esistenti;
- le modalità di delocalizzazione convenzionata di attività produttive dimesse;
- la gestione coordinata degli oneri di urbanizzazione e delle altre risorse disponibili, da destinare, come previsto al comma 10 dell'art.A-13 della L.R.20/2000, al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi.

2 In sede di POC, l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e art.30 c.10 (procedure concorsuali di selezione), attua forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad aziende già insediate nel territorio dei Comuni dell'Associazione Valle dell'Idice opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

3 Le due aree produttive ASP-AN.2 individuate dal PSC (via Castiglia e via Emilia) si attuano in sede di POC attraverso il convenzionamento con l'Amministrazione Comunale, finalizzato al trasferimento di aziende operanti nel territorio comunale di San Lazzaro di Savena.

4 Nella redazione e approvazione del POC l'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio.