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Ambiti specializzati per attività produttive
Art. 4.28 ASP.A - Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale 1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono definite, ai sensi
dell'art.A-13 c.2 della L.R. 24.3.2000 n.20, come le parti degli ambiti
specializzati per attività produttive caratterizzate da effetti sociali,
territoriali ed ambientali che interessano più comuni. 2. Il PSC classifica il complesso delle aree produttive di [Villanova-Ca'
dell'Orbo; Ozzano-Tolara; San Lazzaro-Cicogna] - in accordo con il PTCP vigente
- come aree produttive di rilievo sovracomunale consolidate, nelle quali sono
previsti, oltre all'attuazione delle espansioni già previste nei PRG vigenti,
limitati ulteriori interventi di completamento, finalizzati a rispondere ad
esigenze di ampliamento o trasferimento di aziende già insediate nel comune. 3. Il PSC individua a Ponte Rizzoli, in territorio di Ozzano, l'ambito
produttivo strategico per le esigenze di sviluppo dell'intera Associazione
intercomunale, ambito nel quale dare risposta all'ulteriore domanda di aree per
nuovi insediamenti, ed anche per il trasferimento di aziende già insediate che
necessitino di rilocalizzarsi. 4. Ai sensi della Legge 20/2000, l'ambito produttivo sovracomunale di nuovo
insediamento di Ponte Rizzoli dovrà essere attuato in applicazione degli
obiettivi, criteri e prestazioni definite per le "aree produttive
ecologicamente attrezzate - APEA". 5. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva, con
applicazione del criterio della "perequazione territoriale" a tale
sistema di aree, sono definite nell'Accordo territoriale stipulato nel 2004, ai
sensi dell'art.15 della L.R.20/2000, tra i tre comuni dell'Associazione e la
Provincia di Bologna. 6 I contenuti dell'Accordo, che dettano prescrizioni e indirizzi per l'attuazione
del PSC, del POC e del RUE, costituiscono parte integrante delle presenti Norme. 7 L'ambito territoriale sovracomunale ASP si articola in vari sub-ambiti, in base al criterio della prevalenza degli usi esistenti e ammessi. Art. 4.29 Articolazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale
ASP e criteri di intervento 1 Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale
si articolano in tre sub-ambiti: 2 Le porzioni di ambiti ASP.A, insediate alla data di adozione del Piano
Strutturale, sono distinte nella tavola 1 del PSC da quelle (ASP.AN.1) per le
quali sono ammesse limitate integrazioni attraverso nuovi insediamenti, sempre
attraverso PUA entro una porzione di territorio perimetrata (con caratteri di
autonomia funzionale), oppure attraverso intervento diretto quando ammesso
dalla scheda normativa. 3 Il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate
ASP.A , nel rispetto di una capacità edificatoria massima è definita
dall'indice di densità fondiaria Uf = 0,70 mq/mq. L'attuazione avviene mediante
intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. Il RUE
disciplina, oltre agli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi
esistenti alla data di adozione del PSC, gli interventi edilizi di
ristrutturazione o ampliamento nei lotti parzialmente o totalmente insediati
alla stessa data, promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e
disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle
destinazioni d'uso, disciplinate anch'esse dal RUE.. 4 Per ciascuno degli ambiti AN.1 e AN.2 le presenti Norme definiscono in una
scheda normativa gli obiettivi, le condizioni di trasformazione e le modalità
di intervento. Per gli ambiti AN.1, che costituiscono previsioni del PRG
previgente confermate dal PSC, i contenuti normativi ed eventualmente quelli
convenzionali sono riportati nelle rispettive schede normative relative agli
ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti Norme. Gli ambiti sono
generalmente soggetti a POC, salvo diversa indicazione nella scheda normativa
(intervento diretto ammesso per interventi di completamento su lotti liberi
entro ambiti quasi completamente insediati). 5 Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani
particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono individuati nella
cartografia del PSC. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della
convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i
contenuti della convenzione. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono
possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi
alla normativa del PSC e del RUE. 6 Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC,
per i quali è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del
PUA qualora non vengano introdotte modifiche rispetto alla documentazione in
istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme
del PSC e del RUE in salvaguardia. 7 Il POC può prevedere entro gli ambiti ASP, interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali in particolare attraverso la riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con i privati di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, modalità di trasferimento di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo di funzioni produttive e/o logistiche in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC a tali usi. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di ristrutturazione e qualificazione dell'area produttiva, anche attraverso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche. Art. 4.30 Modalità di attuazione degli ambiti ASP-AN.2 1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale ASP-AN.2 si attuano attraverso
un Accordo territoriale stipulato nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15
della stessa Legge 20. 2 In sede di POC, l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di
cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e art.30 c.10 (procedure concorsuali di
selezione), attua forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree
produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il
trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo
sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e
ad offrire ad aziende già insediate nel territorio dei Comuni dell'Associazione
Valle dell'Idice opportunità di insediamento di nuove attività produttive a
condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà. 3 Le due aree produttive ASP-AN.2 individuate dal PSC (via Castiglia e via
Emilia) si attuano in sede di POC attraverso il convenzionamento con
l'Amministrazione Comunale, finalizzato al trasferimento di aziende operanti nel
territorio comunale di San Lazzaro di Savena. 4 Nella redazione e approvazione del POC l'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio.
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