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TITOLO IV   Procedimenti


CAPO II
   Valutazione preventiva e parere preventivo                        della CQAP

Art. 84
Valutazione preventiva

Art. 85
Parere preventivo della CQAP


CAPO I - III - IV - V - VI


Abbreviazioni








Art. 85           

Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

1.            La richiesta di parere preventivo alla CQAP va accompagnata da una relazione e da un progetto di massima costituito dai seguenti elaborati grafici:

a)   planimetria in scala 1:1.000 o 1:2.000 per i PUA e 1:200 per i singoli immobili, con l’esatta individuazione dell’area d’intervento;

b)   rilievo dell’area e/o degli edifici, almeno in scala 1:500, con l’indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto e delle alberature esistenti;

c)   rilievo quotato degli edifici, almeno in scala 1:100, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni;

d)   fotografie dello stato di fatto relative all’immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15x10 cm ed a colori, da punti di ripresa individuati;

e)   elaborati grafici progettuali.

La relazione contiene gli elementi per l’identificazione dell’immobile, la descrizione delle soluzioni progettuali con riferimento alle caratteristiche morfologiche e inserimento nel contesto e nel paesaggio, i vincoli ambientali, storico-culturali presenti.

2.            Per gli interventi su edifici tutelati, deve essere allegato inoltre:

-     rilievo in scala non inferiore a 1:50, comprendente le piante quotate di tutti i piani con le funzioni dei locali, e con tutti i prospetti ed almeno due sezioni quotate;

-     fotografie a colori dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, di formato minimo 15x10 cm., e con planimetria indicante i punti di ripresa;

-     descrizione degli interventi e delle modifiche che si intendono effettuare, dei materiali e delle finiture. L'illustrazione deve fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile.

3.            Il tecnico istruttore verifica la completezza e regolarità della documentazione. In caso di richiesta incompleta o comunque priva di elementi sufficienti, tale condizione di incompletezza viene comunicata al richiedente entro 30 giorni.

4.            Il parere espresso dalla CQAP è comunicato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

5.            I contenuti del parere sono vincolanti ai fini del successivo parere della CQAP a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta e alle condizioni esplicitate nel parere stesso. Lo stesso conserva la propria validità per un anno.

6.            Qualora il parere sia favorevole senza condizioni, la successiva richiesta di titolo abitativo con gli stessi contenuti progettuali, potrà non essere sottoposta al parere della CQAP.

7.            La richiesta di parere preventivo può essere subordinata al pagamento di una somma forfettaria a titolo di rimborso delle spese istruttorie, con proprio atto, in relazione alla complessità dell’intervento.

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