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Dotazioni minime e massime di Sa 1.
In
tutti gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici
preesistenti, la Sa non può essere superiore al 70% della Su
realizzata. Le superfici accessorie in quantità eccedente al 70%
della Su sono da computarsi come Su ai fini del rispetto degli indici
edificatori. 2. La
copertura con pannelli solari o fotovoltaici di parcheggi o altri spazi
aperti, tale da configurare una tettoia con profondità maggiore
di m 1,50, costituisce superficie accessoria extra-indice. 3.
Per
ogni unità immobiliare abitativa di nuova costruzione dotata di
un’area a verde privato pertinenziale è obbligatoria la
realizzazione, integrata nell’edificio, di un vano accessorio per
il ricovero degli attrezzi da giardino, della misura minima di mq 4,
aperto direttamente sul giardino e non accessibile dall’interno
dell’alloggio. 4. Nelle
unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da 10 o
più unità immobiliari e nelle unità edilizie di
dimensioni inferiori se richiesto, la Sa degli spazi di servizio
condominiali in genere comuni alle diverse unità immobiliari
deve essere pari ad almeno il 4% della Su complessiva. Tale Sa è
da intendersi aggiuntiva rispetto alla quantità massima prevista
e non può essere oggetto di mutamento di destinazione
d’uso. 5.
Qualora
in un edificio con più u.i. siano presenti o previsti usi
urbanistici diversi, si definisce Sc specifica di un determinato uso
quella costituita dagli spazi delle u.i. aventi (o destinate a) quel
determinato uso e dai relativi spazi di pertinenza esclusiva; in tal
caso la Sa costituita dagli spazi comuni a più u.i. è
attribuita convenzionalmente all’uso percentualmente
maggioritario nell’edificio. 6.
Le
variazioni di Su e Sa a seguito di interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, limitate a quanto può derivare dalla modifica,
realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle unità
immobiliari o interne alle parti comuni, così come
dall’eventuale ispessimento di strutture portanti o chiusure
esterne per finalità strutturali o di isolamento, non
comportano, ai fini dei titoli abilitativi, l’adeguamento dei
parametri originari dell’unità immobiliare su cui si
interviene e delle sue dotazioni. |