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TITOLO I   Disposizioni generali e definizioni


CAPO II
Definizioni

Art. 12 
Parametri e indici urbanistici

Art. 13 
Oggetti e parametri edilizi

Art. 14 
Dotazioni minime e massime di Sa

Art. 15 
Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi

Art. 16 
Mutamento di destinazione d'uso


CAPO I - III - IV - V


Abbreviazioni








Art. 14          

Dotazioni minime e massime di Sa

1.            In tutti gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici preesistenti, la Sa non può essere superiore al 70% della Su realizzata. Le superfici accessorie in quantità eccedente al 70% della Su sono da computarsi come Su ai fini del rispetto degli indici edificatori.

2.          La copertura con pannelli solari o fotovoltaici di parcheggi o altri spazi aperti, tale da configurare una tettoia con profondità maggiore di m 1,50, costituisce superficie accessoria extra-indice.

3.            Per ogni unità immobiliare abitativa di nuova costruzione dotata di un’area a verde privato pertinenziale è obbligatoria la realizzazione, integrata nell’edificio, di un vano accessorio per il ricovero degli attrezzi da giardino, della misura minima di mq 4, aperto direttamente sul giardino e non accessibile dall’interno dell’alloggio.

4.           Nelle unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da 10 o più unità immobiliari e nelle unità edilizie di dimensioni inferiori se richiesto, la Sa degli spazi di servizio condominiali in genere comuni alle diverse unità immobiliari deve essere pari ad almeno il 4% della Su complessiva. Tale Sa è da intendersi aggiuntiva rispetto alla quantità massima prevista e non può essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso.

5.            Qualora in un edificio con più u.i. siano presenti o previsti usi urbanistici diversi, si definisce Sc specifica di un determinato uso quella costituita dagli spazi delle u.i. aventi (o destinate a) quel determinato uso e dai relativi spazi di pertinenza esclusiva; in tal caso la Sa costituita dagli spazi comuni a più u.i. è attribuita convenzionalmente all’uso percentualmente maggioritario nell’edificio.

6.            Le variazioni di Su e Sa a seguito di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, limitate a quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle unità immobiliari o interne alle parti comuni, così come dall’eventuale ispessimento di strutture portanti o chiusure esterne per finalità strutturali o di isolamento, non comportano, ai fini dei titoli abilitativi, l’adeguamento dei parametri originari dell’unità immobiliare su cui si interviene e delle sue dotazioni.

                                                                                           
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