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Vigilanza durante l'esecuzione delle opere 1.
Le opere ed i cantieri
sono soggetti a controllo da parte dello Sportello Unico che svolge tale
attività avvalendosi della Polizia Municipale e, per quanto di rispettiva
competenza, delle strutture sanitarie territoriali. 2.
Il permesso di
costruire, ovvero la SCIA, comprensivi di copia degli elaborati tecnici approvati
e timbrati dall'amministrazione comunale, devono essere tenuti in cantiere ad
uso degli incaricati delle verifiche. 3.
Il cantiere deve essere
provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del
titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore
dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del
cantiere. 4.
Il Comune può
effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la
rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati,
allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di
costruzioni. 5.
Se le visite di
controllo accertassero che sono state realizzate opere difformi dal titolo
abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le
difformità rientrino fra le variazioni minori in corso d’opera e purché non sia
stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello Unico
assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente.
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