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Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIA 1.
Hanno titolo a
richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIA, in via
esemplificativa, i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti
salvi i diritti dei terzi: a) il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari; b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione; e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo; f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'articolo 1577 del codice civile; g) l'affittuario agrario, ai sensi della legge n. 11/1971, ed il concessionario di terre incolte di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 279/1944, limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario; l'assegnatario di terre incolte; il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; il concessionario di una concessione di occupazione di suolo pubblico; i) il concessionario di beni demaniali; j) per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale; nonché colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; k) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento; l) in luogo del titolare possono presentare domanda: il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico; l’amministratore di condominio, limitatamente alle sole parti comuni del fabbricato, sulla base di specifico mandato espresso da regolare assemblea condominiale; il curatore fallimentare; il commissario giudiziale; l'aggiudicatario di vendita fallimentare; m) ogni altro avente titolo per effetto di atti o contratti che attribuiscano al soggetto richiedente il diritto di effettuare l'intervento richiesto. 2.
La sussistenza della
titolarità effettiva e sostanziale ricade nella piena responsabilità del
richiedente il quale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere legittimato
ed aver titolo al rilascio e alla presentazione degli atti
abilitativi. 3.
L'abilitazione allo
svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata comunque ed in tutti
i casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi soggetto
terzo. 4.
L'Amministrazione ha
sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia
attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere
prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la
richiesta di un esplicito atto di assenso da parte del proprietario o del
soggetto terzo. |