Home ] Norme Parte I ] Norme parte II ] Allegati ]



TITOLO IV   Procedimenti


CAPO III
Attività edilizia e titoli abilitativi

Art. 86
Attività edizia libera

Art. 87
Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire 
o a presentare la denuncia di inizio attività


Art. 88
Interventi soggetti a SCIA

Art. 89
Disciplina della SCIA

Art. 90
Controllo sulle opere eseguite con SCIA


Art. 91
Interventi soggetti a permesso di costruire

Art. 92
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 93
Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

Art. 94
Permesso di costruire in deroga

Art. 95
Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire

Art. 96
Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

Art. 97
Cambio di intestazione o "voltura"


Art. 98
Costruzioni a tempo determinato

Art. 99
Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato

Art. 100
Abusi edilizi minori

Art. 101
Opere pubbliche di competenza comunale

Art. 102
Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA)

Art. 103
Documentazione di Previsione di Impatto Acustico
  
(DPIA)

Art. 104
Requisiti e documentazione in materia di riduzione dell' 

inquinamento luminoso e risparmio energetico negli
impianti di illuminazione esterna

Art. 105
Autorizzazione paesaggistica



CAPO I  -  II -  IV - V - VI


Abbreviazioni








Art. 87         

Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIA

1.            Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIA, in via esemplificativa, i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti salvi i diritti dei terzi:

a)      il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari;

b)      il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

c)      l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

d)      l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione;

e)      il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;

f)        il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'articolo 1577 del codice civile;

g)      l'affittuario agrario, ai sensi della legge n. 11/1971, ed il concessionario di terre incolte di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 279/1944, limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;

h)      i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario; l'assegnatario di terre incolte; il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; il concessionario di una concessione di occupazione di suolo pubblico;

i)        il concessionario di beni demaniali;

j)        per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione statale; nonché colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;

k)      le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;

l)        in luogo del titolare possono presentare domanda: il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico; l’amministratore di condominio, limitatamente alle sole parti comuni del fabbricato, sulla base di specifico mandato espresso da regolare assemblea condominiale; il curatore fallimentare; il commissario giudiziale; l'aggiudicatario di vendita fallimentare;

m)    ogni altro avente titolo per effetto di atti o contratti che attribuiscano al soggetto richiedente il diritto di effettuare l'intervento richiesto.

2.            La sussistenza della titolarità effettiva e sostanziale ricade nella piena responsabilità del richiedente il quale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere legittimato ed aver titolo al rilascio e alla presentazione degli atti abilitativi.

3.            L'abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata comunque ed in tutti i casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi soggetto terzo.

4.            L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.

                                                                                         
<<<<<<Precedente                       Successivo >>>>>>