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1. Quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ovvero in caso di incompatibilità con le disposizioni del presente RUE o del regolamento di igiene, viene ordinata la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso. 2. Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal RUE e/o dichiarato nella scheda tecnica descrittiva. 3.
L’inagibilità
di un alloggio o parte di esso viene dichiarata, quando ricorra una
delle seguenti situazioni:
4.
In caso di sito inquinato sottoposto ai procedimenti di cui alla parte quarta, Titolo V del
D.Lgs 152/2006 e D.M. 471/99, qualora risulti incompatibile l’utilizzo dell’immobile con le
attività di monitoraggio o bonifica, viene ordinata la sospensione dell’uso del fabbricato o
di parte di esso e sono sospesi i procedimenti autorizzativi eventualmente in corso.
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