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Infrastrutturazione del territorio

Art. 3.4 Classificazione delle strade

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. In attesa di tale classificazione, il RUE e il POC devono attenersi in via transitoria alla seguente classificazione stabilita dal PSC.

2. Sono strade extraurbane secondarie - Tipo C - i tratti esterni ai centri abitati delle strade classificate dal PTCP come viabilità extraurbana "di rilievo interprovinciale e provinciale". ossia la S.S. 9 via Emilia, la S.P. 6 Zenzalino, la S.P.7 Valle dell'Idice, la S.P. 253 San Vitale, la S.P. 28 Croce dell'Idice, la S.P.31 Colunga, la S.P.36 Val di Zena, la S.P. 48 Castelli Guelfi, nonché i tratti esterni ai centri abitati delle strade classificate dal PTCP come viabilità extraurbana "di rilievo intercomunale".
Sono pure da considerare di tipo C le nuove sedi stradali previste dal PSC di cui al seguente art.3.5 punto 3, destinate a costituire potenziamento o sostituzione di tratti delle strade suddette.

3. Sono strade extraurbane locali - Tipo D - tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti e di progetto al di fuori dei centri abitati;