PF ] [ Articoli normativi ]


Home
Su

Poli Funzionali

Art. 4.34 - Definizione

1 Ai sensi dell'art.A-15 della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC individua le parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di carattere sovracomunale. L'individuazione dei poli esistenti e di quelli previsti, e la loro classificazione effettuata dal PSC costituisce proposta del comune interessato per la ricognizione dei poli funzionali esistenti, da effettuare da parte della Provincia in sede di adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000.


2 Il PSC promuove il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione dei suddetti ambiti territoriali ad elevata specializzazione, attraverso la specifica normativa individuata nelle schede relative agli ambiti.


3 Il Polo Funzionale di progetto è il polo di Caselle; l'Accordo Territoriale da sottoscrivere con la Provincia costituisce per i Poli Funzionali istituiti dalla Provincia stessa attraverso il PTCP, lo strumento per l'attuazione. La Tav. 3 del PSC riporta per tale funzione sia l'ambito individuato cartograficamente dal PTCP che un ambito territoriale parzialmente più esteso, già oggetto della stessa previsione urbanistica nel PRG previgente; in sede di accordo Territoriale sarà definita in modo puntuale la perimetrazione.


4 Ai sensi dell'art. A-15 c.5 della L.R. 24.3.2000 n.20, l'attuazione degli interventi relativi al polo funzionale avviene attraverso un accordo territoriale da stipulare nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15 della stessa Legge 20.
Tale accordo individua gli interventi di ampliamento, qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia e fissa i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e per assicurare la compatibilità ambientale dell'insediamento.


5 Gli interventi di ampliamento e di nuova infrastrutturazione del Polo Funzionale sono attuati previo inserimento nel POC. Gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti sono disciplinati direttamente dal PSC attraverso la scheda d'ambito, e le relative modalità attuative sono disciplinate dal RUE.

 

Art. 4.35 Polo funzionale di Caselle

1 L'ambito territoriale interessato dalla realizzazione del Polo Funzionale di Caselle è individuato nelle tav. PSC.1 e PSC.3 del PSC. Ferme restando le indicazioni del POIC relative alla quota di attività commerciali di rilievo sovracomunale insediabili, a partire da quanto già definito nella Conferenza del 2000, il POC - in applicazione delle prescrizioni e direttive contenute nella scheda normativa allegata alle presenti Norme - promuove l'ulteriore qualificazione del Polo attraverso la previsione di funzioni di eccellenza integrate (da trasferire e/o da realizzare ex novo) in una logica di sovracomunalità: terziario, funzioni collegate alla didattica (laboratori, attrezzature), strutture di accoglienza per lo studio e la ricerca, attività culturali, per lo spettacolo, il tempo libero e lo sport, oltre a quote di offerta di pubblici esercizi, artigianato di servizio alla persona, commercio al dettaglio, commisurate e integrate alle funzioni che si andranno a insediare.