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Criteri perequativi e modalità di attuazione del PSC Art. 4.7 Modalità di attuazione del PSC 1. Gli interventi di trasformazione, di tutela, di valorizzazione, di
organizzazione ed infrastrutturazione del territorio in coerenza con gli
obiettivi del PSC da realizzarsi nell'arco temporale di un quinquennio sono
individuati dal Piano Operativo Comunale (POC) e sono da questo disciplinati nel
rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE, in quanto applicabili. 2. Il POC è predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare i
contenuti. Il POC disciplina inoltre le modalità attuative degli interventi
programmati, prevedendo l'obbligo di preventiva approvazione di un Piano
Urbanistico Attuativo, pubblico o privato. 3. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC
avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina gli
interventi edilizi nel sistema insediativo storico, negli ambiti urbani
consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati,
nel territorio rurale. Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari
ammissibili in via transitoria sugli edifici ricadenti negli ambiti da
riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei nuovi ambiti
specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l'attuazione
nel POC, ovvero in attesa dell'attuazione delle trasformazioni previste dal POC.
Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza
obbligo di preventiva approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi
specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di
costruire è condizionato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato
da convenzione o atto unilaterale d'obbligo. 4. Il RUE disciplina le procedure di presentazione e rilascio dei titoli
abilitativi e di presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici
attuativi e dei progetti unitari accompagnati da convenzione o atto unilaterale
d'obbligo. 5. Il POC: 6. Nella definizione della capacità insediativa da realizzare in ciascun
comparto, il POC tiene conto: 7. In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti
attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti sia
aree ricadenti in ambiti urbani consolidati diverse da quelle di cui alla
lettera b) del punto 4, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente
correlate. In tali casi, fermi restando i diritti edificatori spettanti alle
prime e la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde,
tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto. 8. Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree nelle quali
realizzare nell'arco temporale di cinque anni, interventi di nuova
urbanizzazione e di sostituzione o di riqualificazione e per formare i comparti
da attuarsi con un unico PUA, il Comune può attivare procedure concorsuali di
evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultino più
idonee a soddisfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC. Al concorso
possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed
impegni, i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni
urbanistiche ai sensi del PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare
alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure
concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000,
un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 9. Il POC contiene inoltre un piano delle opere, degli interventi e dei
servizi pubblici, per un orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene: 10. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti: 11. Per la formazione dei POC dovranno essere definite modalità di
concertazione intercomunale all'interno dell'Associazione Valle dell'Idice,
attraverso la condivisione degli obiettivi, in particolare riferiti all'ERS, e
la messa a punto di procedure (riunioni di concertazione istituzionale,
assunzione di delibere di Associazione, ecc.). 12. Fino all'approvazione della variante all'art.9.5 del PTCP in tema di commercio (POIC), in attesa della definitiva approvazione e del successivo adeguamento degli strumenti comunali, il RUE e Il POC assumono le Norme tecniche di attuazione della suddetta Variante, adottata con Del.C.P. n.41 del 15 luglio 2008, come riferimento per la disciplina degli insediamenti commerciali esistenti e di progetto. |