[ Art. 4.6 ] Art. 4.7 ]


Home
Su

Criteri perequativi e modalità di attuazione del PSC

 

Art. 4.6 - Perequazione urbanistica e indici edificatori perequativi

1 Il PSC, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000, attua la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.

2 L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi.

3 In applicazione del principio di perequazione urbanistica, tutti gli interventi privati programmati nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere di pubblica utilità aggiuntive rispetto alle urbanizzazioni pertinenti all'intervento stesso, in misura proporzionata alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori attributi dal POC.

4 I diritti edificatori esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana o sia ceduta al Comune. I diritti edificatori non sono assegnati dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare; essi diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento dei diritti edificatori dall'area alla cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa la loro trasformazione in effettiva edificazione.

5 Ai fini dell'equità di trattamento delle proprietà coinvolte, il PSC prevede l' attribuzione di diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto. I diritti edificatori si intendono sempre assegnabili in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri di riferimento (indici perequativi: IP) e criteri definiti dal PSC nei commi seguenti e precisati in sede di POC.

6. Gli indici perequativi (IP) sono espressi in mq. di Su per ogni mq. di ST (superficie dell'area interessata).

7. Indici Perequativi (IP). L'entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita come segue in relazione alle seguenti casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente):
a) Aree libere esterne al territorio urbano: si intendono le aree libere al contorno del territorio urbanizzato, in linea di massima agricole, e, salvo eccezioni, non costituenti residui di previsioni insediative dei vigenti PRG già in corso di attuazione.
Indice perequativo IP: da 0,07 a 0,10 mq/mq di Su; questo indice comprende, in parti proporzionate, sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la disponibilità alla sua cessione in larga parte alla collettività a favore della città pubblica, da destinare a dotazioni territoriali, sia la disponibilità ad accogliere diritti edificatori di terzi da trasferire da aree non vocate all'urbanizzazione; a questo indice si potrà aggiungere in capo al privato una ulteriore quota di edificazione, nella misura minima di un altro 0,01 mq/mq, vincolata alla realizzazione di edilizia convenzionata. Si potrà prevedere un incremento del suddetto IP nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie più alte già assegnate dal previgente PRG.
b) Piccole aree libere residuali interne al perimetro del territorio urbanizzato o piccole aree marginali immediatamente esterne ad esso: si intendono aree di limitata dimensione, interne al tessuto urbano ancora non utilizzate per usi urbani (né facenti parte di previsioni in corso di attuazione dei PRG vigenti), ovvero immediatamente esterne al perimetro del TU, e che per ciò stesso si giovano già, in generale, di un maggiore valore posizionale rispetto alle aree periurbane agricole (il caso riguarda non i singoli lotti inedificati ma completamente urbanizzati, che possono essere considerati parte degli ambiti consolidati, ma aree il cui utilizzo comporti comunque un'integrazione delle urbanizzazioni).
Indice perequativo IP: da 0,10 a 0,14 mq/mq di Su; si potrà prevedere un incremento dell'IP nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie più alte già assegnate o già destinate a servizi pubblici dal previgente PRG.
c) Aree non urbane, non vocate all'urbanizzazione, ma utilizzabili esclusivamente per parchi urbani e territoriali e altre attrezzature pubbliche
Indice perequativo IP: da 0,02 a 0,05 mq/mq di Su.
d) Aree del tipo a) o b) o c) soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità: vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili, quali: tutele fluviali; rispetti stradali, ferroviari, cimiteriali, di elettrodotti, depuratori e simili. Le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere ugualmente ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all'insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinenziali: in tal caso partecipano del meccanismo perequativo.
Indice perequativo IP: valori ridotti della metà rispetto ai valori di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
e) Aree entro ambiti edificati da riqualificare, attraverso complessive operazioni di sostituzione e ristrutturazione urbanistica: si intendono le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono possibili interventi di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di norma: aree industriali dismesse o di prevista dismissione).
Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota proporzionata alla superficie fondiaria da trasformare (orientativamente fra 0,12 e 0,15 mq/mq), e una quota proporzionata alla Su esistente da demolire (orientativamente fra 0,30 e 0,50 mq/mq). Nel caso di aziende produttive in attività di cui il POC incentivi il trasferimento, potrà essere poi opportuno aggiungere, a favore in questo caso dell'azienda e non della proprietà del suolo, l'offerta di un'area edificabile in ambito produttivo per una pari capacità edificatoria a prezzo convenzionato.

8. L'indice di densità edilizia che sarà stabilito dal POC per una determinata parte edificabile dell'ambito di nuovo insediamento o di riqualificazione (indice territoriale Ut) sarà definito, in applicazione delle prescrizioni e delle direttive della scheda normativa del PSC, secondo i valori urbanisticamente appropriati al contesto specifico, e quindi l'edificabilità complessiva di tale area sarà costituita dalla sommatoria di:
- l'indice IP spettante alla proprietà (integrato dalla quota predefinita di edilizia convenzionata);
- l'indice aggiuntivo eventualmente assegnato dal POC alla proprietà per usi complemetari integrativi della residenza (commercio di vicinato, terziario di piccola dimensione, pubblici esercizi, artigianato di servizio), entro la misura massima prescritta dal PSC;
- eventuali quote di edificazione trasferite da altre aree non edificabili che l'Amministrazione Comunale è interessata ad acquisire;
- quota di edificazione definita dal POC, spettante all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di ERS.

9. Diritti Edificatori Supplementari. Al fine di conseguire particolari obiettivi strategici del PSC - in riferimento alla "Città Pubblica", ossia al sistema delle dotazioni territoriali pubbliche e sociali di interresse per la collettività ivi compresa l'edilizia residenziale sociale (ERS) - l' Amministrazione si riserva eventualmente la possibilità di assegnare, in sede di formazione di POC, una quota di edificabilità supplementare oltre a quella attribuita con gli Indici Perequativi di cui al precedente comma 7.
Il Diritto Edificatorio Supplementare è finalizzato ad incentivare e favorire:
- il trasferimento di edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire,
- la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS),
- la qualità ambientale, edilizia e architettonica degli interventi oggetto di trasformazione urbanistica.
Il POC nel caso - oltreché quantificare il Diritto Edificatorio Supplementare - potrà stabilire ulteriori obiettivi strategici per la realizzazione dei quali potrà essere utilizzato il Diritto Edificatorio Supplementare in aggiunta all' Indice Perequativo di cui al comma 6.

10. Fatte salve indicazioni specifiche in sede di schede normative, si ritiene idoneo utilizzare indici di densità edilizia territoriale complessiva fra 0,25 e 0,35 mq/mq di Su. A tale indice territoriale corrispondono indici fondiari compresi fra 0,45 e 0,55 mq/mq di Su. Nel caso di aree libere di tipo a), ciò consente di concentrare l'edificazione di spettanza della proprietà del suolo, comprensiva della propria quota di urbanizzazioni e dotazioni di base, su circa un terzo della ST complessiva del comparto e di ottenere la cessione gratuita dei restanti due terzi circa. Nell'allegato "Schede relative agli ambiti" sono individuati per ciascun ambito gli obiettivi e le condizioni per le trasformazioni previste, oltre alle quantità di aree da cedere e/o di dotazioni da realizzare; rimane comunque in capo al POC, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'esatta definizione di tali quantità.

11. Nei casi di cui al comma 7, in cui il PSC stabilisce un intervallo di valori di IP, è demandata al POC la precisazione del valore dell'indice perequativo, fermo restando che in ciascun POC a tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da trasformazioni, e che ricadano nella medesima casistica, deve essere attribuito lo stesso valore dell'indice perequativo.

12. Per "aree interessate da vincoli sostanziali all'edificabilità derivanti da disposizioni sovraordinate al PSC" si intendono le aree ricadenti:
- nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, di cui all'art. 3.7, punto 3;
- nelle fasce di rispetto dei gasdotti, di cui all'art. 3.7, punto 4;
- nelle fasce di rispetto dei depuratori, di cui all'art. 3.7, punto 5;
- nelle fasce di rispetto cimiteriale, di cui all'art. 3.7, punto 6;
- nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 2.2;
- nelle fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.3;
- nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 2.6;
- nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 2.5;
- nel sistema delle aree forestali di cui all'art. 2.7;
- nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 2.11 comma 2 lettere a), b) e c).

13. L'entità dei diritti edificatori come definita al punto 7 lettere a) e b), si riferisce ad un'utilizzazione degli stessi per destinazioni d'uso residenziali, ovvero per attività commerciali, di servizio e terziarie compatibili con la residenza. Nel caso in cui dei diritti edificatori derivanti da casistiche di cui alle lettere a) o b) vengano trasferiti in ambito specializzato per attività produttive (per realizzare destinazioni d'uso previste in detti ambiti) l'entità dei diritti edificatori trasferiti è aumentata moltiplicandola per 2.

14. Diritti edificatori in relazione ad edifici preesistenti. Qualora negli ambiti per nuovi insediamenti che vengano ricompresi in un comparto di attuazione, siano legittimamente presenti edifici, il PUA, anche in applicazione di eventuali specifiche disposizioni del POC, può prevederne:
a) la conservazione e recupero per destinazioni d'uso private compatibili con le disposizioni relative all'ambito in cui ricadono;
b) la demolizione, con adeguato recupero dell'area del sedime;
c) la cessione al Comune, nello stato in cui gli edifici si trovano, insieme alle aree su cui sorgono, ai fini del loro riutilizzo per finalità di pubblica utilità; questa terza possibilità è subordinata a specifica indicazione in tal senso contenuta nel POC, ovvero all'accettazione del Comune, da manifestarsi in sede di approvazione del PUA.
Nel caso di cui alla lettera a) la superficie fondiaria assegnata dal PUA a tali edifici non genera diritti edificatori. Nei casi di cui alle lettere b) e c), ai diritti edificatori riconosciuti alla proprietà del suolo nei termini di cui al punto 5 precedente si sommano ulteriori diritti edificatori proporzionati alla SC degli edifici demoliti o ceduti al Comune, nei termini seguenti:
- nel caso di edifici ad uso abitativo, in condizioni abitabili: 100% della SC dell'edificio realizzata attraverso regolare titolo abilitativo, e 70% della SC legittimata attraverso sanatoria ai sensi di legge;
- nel caso di edifici ad uso abitativo, in condizioni non abitabili: 50% della SC dell'edificio;
- nel caso di edifici ad uso diverso da quello abitativo, in condizioni usabili: 60% della SC dell'edificio realizzata attraverso regolare titolo abilitativo, e 40% della SC legittimata attraverso sanatoria ai sensi di legge;
- nel caso di edifici ad uso diverso da quello abitativo, in condizioni non usabili: 30% della Sue dell'edificio.
La sussistenza di condizioni effettive di abitabilità o usabilità viene stabilita al momento dell'inserimento dell'immobile nel POC.
Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano negli ambiti da riqualificare.

15. In tutti e tre i casi di cui al punto precedente, la Su legittimamente in essere che venga conservata, ovvero la Su derivante dai diritti edificatori riconosciuti alla proprietà degli edifici che vengano demoliti o ceduti al Comune, in quanto preesistente, non va computata nel dimensionamento massimo previsto dal PSC nel precedente art. 4.2 e dal POC per lo specifico comparto di attuazione.

16. I diritti edificatori non esauriscono il dimensionamento del Piano stabilito all'art. 4.2 punto 3 con riguardo alle previsioni di sviluppo urbano. Nel dimensionamento del Piano è compresa una quota di edificabilità riservata all'Amministrazione Comunale per pubbliche finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, da localizzarsi negli ambiti per nuovi insediamenti o negli ambiti da riqualificare, in aggiunta ai diritti edificatori riconosciuti alle proprietà dei suoli.