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CAPO III Usi del territorio

Art. 17
Usi del territorio







RESIDENZIALE

a1  Residenza. Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche e simili). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché le attività di affittacamere. Nel caso di residenze di imprenditori agricoli connessa ad un’unità agricola può comprendere l’attività di vendita diretta di prodotti dell’azienda.

a2  Residenza collettiva (non turistica). Comprende collegi, convitti, conventi, seminari, studentati, case di riposo, ospizi.








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