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Poli Funzionali Art. 4.34 - Definizione 1 Ai sensi dell'art.A-15 della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC individua le parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di carattere sovracomunale. L'individuazione dei poli esistenti e di quelli previsti, e la loro classificazione effettuata dal PSC costituisce proposta del comune interessato per la ricognizione dei poli funzionali esistenti, da effettuare da parte della Provincia in sede di adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000.
Art. 4.35 Polo funzionale di Caselle 1 L'ambito territoriale interessato dalla realizzazione del Polo Funzionale di Caselle è individuato nelle tav. PSC.1 e PSC.3 del PSC. Ferme restando le indicazioni del POIC relative alla quota di attività commerciali di rilievo sovracomunale insediabili, a partire da quanto già definito nella Conferenza del 2000, il POC - in applicazione delle prescrizioni e direttive contenute nella scheda normativa allegata alle presenti Norme - promuove l'ulteriore qualificazione del Polo attraverso la previsione di funzioni di eccellenza integrate (da trasferire e/o da realizzare ex novo) in una logica di sovracomunalità: terziario, funzioni collegate alla didattica (laboratori, attrezzature), strutture di accoglienza per lo studio e la ricerca, attività culturali, per lo spettacolo, il tempo libero e lo sport, oltre a quote di offerta di pubblici esercizi, artigianato di servizio alla persona, commercio al dettaglio, commisurate e integrate alle funzioni che si andranno a insediare.
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